Decreto Rilancio e accessibilità

Per le spese sostenute per gli interventi per il recupero edilizio, tra cui quelli per il superamento delle barriere architettoniche, è possibile scegliere per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Il decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha previsto misure importanti in favore degli interventi di miglioramento energetico (eco bonus) e sismico (sisma bonus) degli edifici, con una detrazione del 110% sulle spese sostenute.
Tra le novità introdotte c'è anche la possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Ricordiamo che questi ultimi sono quelli, introdotti da diversi anni, per favorire il recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus casa. Previsto all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Per questi è possibile accedere alla detrazione Irpef del 50% per un importo massimo di spesa sostenuta di 96.000 euro (la percentuale di detrazione e il maggior importo di spesa sono stati innalzati dal 36% e 48.000 euro dal 2013) divisa in dieci quote annuali di pari importo.
 
I lavori per i quali è possibile accesso al bonus casa sono:

  • manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (alle lettere a), b), c) e d) art.3 del DPR 380/2001) sulle parti comuni di un edificio ad uso abitativo. è il caso dei condomini;
  • manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (alle lettere b), c) e d) art.3 del DPR 380/2001) sulle singole unità immobiliari ad uso abitativo.
In entrambi i casi sono compresi i lavori per superare le barriere architettoniche. Sono gli interventi collegati al miglioramento dell’immobile e non alla condizione di disabilità del richiedente la detrazione, e, per tanto, possono accedervi tutti. Sebbene, come specificato dalla Agenzia delle Entrate, per essere compresi in questa categoria debbano avere i requisiti specifici previsti dal DM 236/89.
 
Anche per questo pacchetto di interventi, ora sarà possibile (indicato, all’articolo 121 del decreto Rilancio) optare, per i lavori realizzati negli anni 2020 e 2021, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, alternativamente per:
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
 
è necessario attendere l’approvazione della legge di conversione del decreto (annunciata senza modifiche su questo punto) per la conferma definitiva della disposizione. E, dopo trenta giorni, dall’entrata in vigore della legge, la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative di accesso alle diverse modalità per l’utilizzo della detrazione.
 
RIFERIMENTI:
 

Fonte: www.superabile.it, Giuseppina Carella

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