Regione Liguria - L.R. 5 maggio 1992 n. 11

Modifiche alla LR n. 15/1989 recante: “Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative”

Art. 1 Integrazione all’art. 23

1. Dopo il comma 4 dell’art. 23 della LR 12 giugno 1989 n. 15 sono inseriti i seguenti commi:

“5. Le proposte di iniziativa, da parte di Enti pubblici o di privati, relative al secondo ed al comma 4, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

6. La Giunta regionale stabilisce i criteri cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda gli interventi relativi al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 14 della LR 6 giugno 1991, n. 8”.

Art. 2 Inserimento di articolo.

1. Dopo l’art. 23 della LR n. 15/1989 è inserito il seguente:

“Art. 23 bis (Contributi per la realizzazione di opere).

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli Enti locali che abbiano predisposto apposito piano ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di valutazione cui la Regione deve attenersi per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione del contributo stesso.”

 

Art. 3 Abrogazione di norma

1. L’art. 27 della LR 12 giugno 1989 n. 15 è abrogato.

Art. 4 Norma transitoria

1. Entro tre mesi dell’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 23 ed il comma 3 dell’art. 23 bis della LR 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge.

2. Per l’anno 1992 le proposte di iniziativa di cui all’art. 23 e le domande di contributo di cui all’art. 23 bis sono presentate entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1992:

a) soppressione del capitolo 1561 “Spese per la realizzazione di nuovi progetti tecnico - costruttivi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche”;

b) per gli oneri di cui all’art. 23 della LR 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1562 “Spese per interventi informativi, educativi e di aggiornamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche” con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di cassa;

c) per gli oneri di cui all’art. 23 bis della LR 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge, istituzione del capitolo 1563 “Spese per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche” con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6 Dichiarazione d’urgenza

1. La presente LR è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.