Regione Lazio - L.R. 4 dicembre 1989 n. 74

Interventi per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di regione, provincie, comuni, comunità montane e loro consorzi
 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Lazio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27, del DPR 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 32, attua e promuove interventi destinati a consentire e migliorare l'accessibilità e la fruibilità di attrezzature ed edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico.

2. Tali interventi consistono nell'adeguamento di edifici e di spazi esterni costruiti, attraverso l'eliminazione di quegli ostacoli o barriere architettoniche esistenti che, oltre a rendere difficoltosa la fruizione dell'ambiente costruito a tutti i cittadini, la impediscono a quelli fisicamente disabili.

3. La Regione promuove, altresì, ai medesimi fini, interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica da regolamentare attraverso direttive specifiche emanate con deliberazione di Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; tali direttive regolamenteranno l'esecuzione degli alloggi e spazi esterni privi di barriere architettoniche di cui all'art. 20 della circolare dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici del 19 aprile 1979, n. 3461 concernente gli interventi di edilizia residenziale pubblica e disporranno altresì, nell'ambito di tali interventi ivi compresi quelli relativi al recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di alloggi e comunità-alloggio aventi particolari caratteristiche tipologiche con specifica destinazione ad anziani, cittadini disabili e persone esposte a processi di emarginazione.

Art. 2. Natura e disciplina degli interventi

1. La Regione, per le finalità di cui al precedente art. 1, concede a province, comuni, comunità montane e loro consorzi contributi per realizzare le necessarie opere di adeguamento in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di loro proprietà riservando altresì una aliquota dei finanziamenti anche per l'adeguamento di edifici di competenza regionale.

2. Le opere di adeguamento devono consentire la piena utilizzazione ed accessibilità delle attrezzature o degli edifici nel loro complesso ovvero, qualora ciò non fosse completamente realizzabile, garantirle nelle loro parti fondamentali, ed in particolare in quelle nelle quali vengono prestati i servizi principali per i quali l'edificio stesso si caratterizza.

3. Nell'ambito dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, adottati dalle amministrazioni comunali, sono concessi contributi anche per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione al fine di realizzare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche tra edifici pubblici già adeguati.

4. Le opere di adeguamento devono di norma essere realizzate in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1978, n. 384 ed ove questo, per particolari vincoli esistenti, non fosse del tutto applicabile, in conformità comunque a quelle contenute nella normativa tecnica di cui al successivo art. 9.

Art. 3. Criteri di priorità degli interventi

1. La Regione, nella definizione degli interventi di cui alla presente legge, tiene conto con priorità dei progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province e:

a) che forniscono servizi di livello provinciale e intercomunale;

b) che forniscono in maniera integrata più servizi;

c) che forniscono servizi di particolare utilità a persone anziane e/o disabili;

d) che coinvolgono la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare anziani e disabili.

2. Nell'ambito delle priorità di cui al comma precedente, si tiene particolarmente conto degli interventi relativi ad attrezzature o edifici socio-sanitari, scolastici, prescolastici e di formazione professionale nonché per la cultura, lo spettacolo e la vita associativa così come degli interventi relativi alle opere di urbanizzazione e agli spazi esterni di relazione tra edifici già adeguati.

Art. 4. Riparto annuale delle disponibilità

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il riparto annuale delle disponibilità finanziarie sulla base delle domande pervenute, per i relativi anni, entro i termini indicati nel successivo art. 6 ed attribuisce agli enti interessati i contributi previsti dalla presente legge nei limiti degli appositi stanziamenti del bilancio regionale.

2. Nella formulazione del riparto annuale, una aliquota, fino ad un massimo del 10% dello stanziamento annuale, viene destinata per interventi in edifici di competenza regionale.

3. Detratta la somma di cui al precedente comma 2, la ripartizione annuale viene effettuata per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini anziani e disabili motori, comprendendo, altresì, un'aliquota del 5% da utilizzare, ad integrazione delle somme come sopra determinate, per un migliore adeguamento delle disponibilità finanziarie al reale fabbisogno quale risulta, per ambito provinciale, dai quadri economici contenuti nelle previsioni progettuali degli interventi.

4. In sede di prima applicazione della presente legge la ripartizione di cui al precedente comma 3 è determinata come segue:

10% per la provincia di Frosinone;

7% per la provincia di Latina;

4% per la provincia di Rieti;

67,5% per la provincia di Roma;

6,5% per la provincia di Viterbo;

5% per i finanziamenti integrativi.

5. Il Consiglio regionale ha la facoltà di apportare, con propria deliberazione, variazioni alle percentuali di ripartizione di cui al precedente comma 4 in relazione a mutamenti delle situazioni demografiche di cui al precedente comma 3.

6. Possono essere concessi ad un medesimo ente locale più contributi relativi ad attrezzature ed edifici diversi purché per ognuno di essi venga presentata apposita domanda con le modalità indicate nel successivo art. 5.

Art. 5. Opere ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo regionale tutte quelle opere necessarie a consentire anche a persone disabili su sedia a ruote o persone anziane, la piena accessibilità e fruibilità, in condizioni di sicurezza, dei vari ambienti, servizi o attrezzature esistenti nell'edificio o negli spazi esterni di pertinenza.

2. Tali opere riguardano in particolare:

a) adeguamento degli spazi esterni all'edificio o attrezzature ed ad essi connessi (percorsi pedonali, rampe e scale esterne, pavimentazioni esterne e parcheggi);

b) adeguamento degli accessi all'edificio o attrezzatura;

c) opere per rendere i vari piani accessibili in ogni parte aperta al pubblico quali quelle relative alla creazione di spazi per la distribuzione ai percorsi orizzontali e verticali, alla realizzazione di rampe interne di raccordo tra zone di un medesimo piano poste a quote diverse, dalla creazione di disimpegni per spazi di manovra di sedia a ruote, all'eventuale ampliamento di corridoi e passaggi obbligati, all'installazione di porte o modifiche a quelle esistenti, di dimensioni adeguate e di facile manovrabilità, all'adeguamento di pavimentazioni sconnesse;

d) opere per dotare l'edificio, possibilmente ad ogni piano, di servizi igienici accessibili;

e) dotazioni di ascensori o adeguamento di quelli esistenti idonei, per capienza, caratteristiche ed attrezzature, a manovre di sedia a ruote;

f) opere per regolarizzare l'andamento delle scale e per dotarle delle necessarie attrezzature onde agevolarne o consentirne l'uso, nonché opere per facilitare il raccordo di dislivelli esistenti;

g) opere per consentire l'accessibilità e fruizione di locali di ufficio o sportelli aperti al pubblico, di sale per riunioni ed in genere di locali di uso comune;

h) opere per adeguare il posizionamento degli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, apparecchi telefonici manovrabili da parte della generalità del pubblico;

i) installazione di tabelle segnaletiche di indicazione e di informazione, esterne ed interne, relative ai principali percorsi ed ambienti accessibili e/o raggiungibili con percorsi privi di barriere architettoniche.

3. Sono altresì ammesse a contributo regionale le opere, di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente legge, concernenti l'adeguamento delle opere di urbanizzazione e degli spazi esterni di relazione tra edifici. Tali opere comprendono tutte quelle necessarie a creare percorsi attrezzati privi di barriere architettoniche e riguardano, principalmente, la sistemazione di pavimentazioni, la creazione di rampe o scivoli di raccordo tra marciapiedi e sede stradale, la creazione o l'adeguamento di zone di parcheggio con posti auto accessibili, l'adeguamento di semafori con pulsanti di chiamata, la installazione di tabelle segnaletiche ad individuazione dei percorsi inaccessibili nonché l'adeguamento di elementi o attrezzature varie costituenti l'arredo urbano.

Art. 6. Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dagli enti di cui al precedente art. 2 alla Regione Lazio - Assessorato ai lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1989 ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

2. Le domande debbono essere corredate di progetto di fattibilità comprendente il rilievo ed il progetto di massima con l'indicazione della destinazione d'uso degli ambienti o spazi costruiti e delle soluzioni per la loro accessibilità corredato di computo metrico estimativo, quadro economico e relazione illustrativa delle opere.

3. Le domande per l'adeguamento di edifici devono essere corredate di scheda di rilevamento, documentazione fotografica e documentazione dalla quale risulti l'eventuale inclusione dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Le domande per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici, devono essere corredate oltre a quanto previsto nel precedente comma 2, della documentazione fotografica dei principali siti oggetto dell'intervento e di documentazione dalla quale risulti l'individuazione della zona nell'ambito del piano di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 nonché quali edifici, ricadenti nella zona e già adeguati, vengano ad essere collegati con percorsi privi di barriere architettoniche.

Art. 7. Presentazione progetti e documentazione

1. Entro 90 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente art. 4, gli enti interessati dovranno presentare, al medesimo Assessorato, la documentazione di seguito specificata:

a) domanda dell'ente beneficiario del contributo, diretta alla Regione Lazio, intesa ad ottenere la formalizzazione del finanziamento dell'importo attribuito, per singolo intervento, con la suddetta deliberazione della Giunta regionale. La domanda dovrà specificare presso quale istituto bancario dovranno essere accreditate le somme relative ai contributi nonché il numero di conto corrente;

b) copia conforme della deliberazione consiliare, di approvazione del quadro economico, del progetto esecutivo ed altri atti tecnici, delle modalità con le quali verrà esperito l'appalto, debitamente vistata dal competente organo di controllo, contenente altresì la specificazione sulla copertura finanziaria eventualmente necessaria per gli importi eccedenti il contributo regionale, necessari per la realizzazione completa delle opere;

c) progetto esecutivo degli edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia;

1) scheda di rilevamento, fornita dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici, con allegata documentazione fotografica della situazione "ante-operam" idonea a consentire futuro raffronto con gli adeguamenti eseguiti;

2) planimetria generale eseguita nel rapporto 1:1.000 con l'indicazione della pendenza delle strade adiacenti il fabbricato, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

3) tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1:100 o 1:50 comprensive di planimetrie di insieme eseguita nel rapporto 1:500 o 1:200 nelle quali siano evidenziati la destinazione degli spazi o ambienti e gli elementi o particolari architettonici che costituiscono barriera architettonica. Nelle tavole, che dovranno comprendere le piante di tutti i piani oltre a sezioni e prospetti significativi, dovranno essere indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi di pavimentazione;

4) tavole illustranti il progetto di adeguamento, comprensive di planimetria di insieme, eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali siano evidenziate le soluzioni previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i percorsi ed ambienti che, in relazione a tali soluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori. Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idonei particolari esecutivi.

5) relazione generale contenente descrizione e utilizzazione dell'edificio o attrezzatura, finalità dell'adeguamento in rapporto al tipo di edificio, soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico-strutturale con indicazione dei materiali previsti e degli eventuali impianti adeguati;

6) computo metrico-estimativo dei lavori a base d'asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

7) quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per i lavori d adeguamento, le somme a disposizione dell'amministrazione per rilievi, per la eventuale esecuzione di impianti e la fornitura di apparecchiature e attrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 47 per imprevisti, per spese generali e per oneri fiscali, tenendo altresì conto di quanto previsto al quarto e comma 5 dell'art. 7, LR n. 88 del 28 giugno 1980;

8) documentazione dalla quale risulti l'eventuale inclusione o meno dell'edificio nel piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e relativo stato di attuazione del piano;

d) progetto esecutivo per l'adeguamento di spazi esterni di relazione tra edifici che dovrà comprendere i seguenti elaborati in duplice copia:

1) documentazione fotografica della situazione "ante-operam" idonea a consentire futuro raffronto con gli adeguamenti eseguiti;

2) planimetria generale eseguita nel rapporto 1:1.000 con l'indicazione dei principali edifici pubblici esistenti e quali di essi risultino già adeguati ed accessibili, della pendenza delle strade esistenti, delle principali quote altimetriche, dell'esistenza di parcheggi pubblici, dei tipi di pavimentazione esistenti e loro stato di conservazione;

3) tavole illustranti la situazione esistente eseguite nel rapporto 1:500 o 1:200 nelle quali siano indicate le quote planimetriche ed altimetriche nonché i tipi di pavimentazione, la destinazione degli edifici ricadenti nella zona ed evidenziati gli elementi costruttivi o arredi stradali che costituiscono barriera architettonica od ostacolo al movimento;

4) tavole illustranti il progetto di adeguamento, eseguite nei rapporti di cui al precedente paragrafo c), nelle quali siano evidenziate le soluzioni previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche ed i percorsi che, in relazione a tali soluzioni, diventino accessibili a persone con impedimenti motori. Alcune soluzioni di adeguamento dovranno essere illustrate con idonei particolari esecutivi;

5) relazione generale contenente descrizione e modalità di utilizzazione degli spazi esterni adeguati, soluzioni progettuali ed opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, grado di accessibilità ottenibile, descrizione tecnico-strutturale con indicazione dei materiali previsti e delle eventuali attrezzature adeguate;

6) computo metrico-estimativo dei lavori a base d'asta compilato, per quanto possibile, sulla base dei prezzi della tariffa regionale vigente;

7) quadro economico contenente, oltre alla previsione di spesa per i lavori di adeguamento, le somme a disposizione dell'amministrazione per i rilievi, per eventuale esecuzione di impianti e fornitura di apparecchiature ed attrezzature, per eventuale revisione prezzi, nei limiti ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per imprevisti per spese generali e per oneri fiscali tenendo altresì conto di quanto previsto al quarto e comma 5 dell'art. 7, della LR n. 88 del 26 giugno 1980;

8) documentazione dalla quale risulti l'inclusione degli spazi esterni oggetto dell'intervento della zona individuata, ai sensi della circolare Assessorato ai lavori pubblici del 14 gennaio 1987, n. 6, nell'ambito del piano di eliminazione delle barriere architettoniche di cui al comma 21 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 8. Concessione ed erogazione dei contributi

1. Il finanziamento per ogni intervento viene concesso, nei limiti dell'importo attribuito con la deliberazione di cui al precedente art. 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione, da parte dell'ente, della documentazione di cui al precedente art. 7.

2. I contributi di cui al precedente art. 2 sono concessi in conto capitale fino al 100% della spesa occorrente risultante dal quadro economico di cui al precedente art. 7.

3. L'erogazione dei contributi avviene con le modalità di cui all'art. 6 della LR 26 giugno 1980, n. 88.

Art. 9. Normativa tecnica

1. Le norme per l'attuazione degli interventi nonché le disposizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche saranno emanate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tali norme tecniche devono tener conto delle risultanze degli studi di sperimentazione e ricerca di cui all'art. 10 della LR del 18 gennaio 1982, n. 1 finalizzati all'individuazione di esigenze specifiche connesse con l'adeguamento di edifici esistenti e dei relativi vincoli costruttivi non eliminabili.

3. La Regione assicura, agli enti interessati, assistenza tecnico-amministrativa per la definizione progettuale e per le modalità di realizzazione degli interventi di cui alla presente legge nonché per verificare la fattibilità e l'attuazione dei piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui al ventunesimo comma dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 10. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L.1.000 milioni per l'anno 1989, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi al capitolo n. 08915 di nuova istituzione avente la seguente denominazione: "Concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa occorrente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in attrezzature o edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, di proprietà di Regione, province, comuni, comunità montane e loro consorzi".

2. Per la parte di competenza la suddetta spesa viene finanziata con le disponibilità esistenti sul capitolo n. 29832, lettera f), elenco n. 4, del bilancio 1989.

3. Per lo stanziamento di cassa si provvede mediante analoga riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

Art. 11. Norma finale

1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella LR 26 giugno 1980, n. 88, relativa a norme in materia di opere e lavori pubblici.

 


4 dicembre 1989 n. 74  | Circolare 31 ottobre 1996 n. 3773 LR 18 aprile 2000 n.25 | DGR 27 marzo 2001 n.424

 

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