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Solo una scuola su tre, in Italia, è pienamente accessibile alle persone disabili
Il diritto a una piena accessibilità agli edifici scolastici da parte degli alunni con disabilità motoria o sensoriale è un diritto tutelato in Italia da diverse norme che, negli anni, hanno tentato di dare una soluzione al problema del superamento o abbattimento delle barriere architettoniche.

Su questa materia è presente oggi una fitta disciplina normativa (DM 236/1989, L. 13/1989, L. 104/1992 e DPR 503/1996, fino al D.P.R. 380/2001) che, nel suo complesso, stabilisce che tutti gli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico e residenziali, sono soggetti all'applicazione di precise direttive in materia di abbattimento barriere architettoniche.

Il DPR 503/1996 stabilisce che agli edifici o spazi pubblici esistenti devono essere apportati tutti gli accorgimenti finalizzati all'abbattimento barriere architettoniche al fine di garantire la completa fruibilità dello spazio anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Anche la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 sancisce che le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino. In particolare la Legge 104/92 prevede che il rilascio delle concessioni edilizie sia vincolato al rispetto della normativa in materia di barriere, che siano dichiarate inagibili e inabitabili (e sanzionati i responsabili) le opere realizzate in edifici pubblici o aperti al pubblico in modo tale da compromettere l'accessibilità ai disabili, che sia riservata una quota di fondi per opere nell'edilizia residenziale pubblica e che siano adeguati i regolamenti edilizi comunali alle norme vigenti.

Per l’edilizia scolastica, in particolare, il riferimento normativo è invece individuabile nella Legge 118/1971 che, con l’Art. 28, pone l'obbligo di rendere accessibile l'edificio scolastico, in modo da poter così garantire la frequenza scolastica a tutti.

Tale principio lo ritroviamo anche nell’Art. 18 del DPR 384/1978, che impone di rendere accessibili gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, compresi gli Atenei universitari e le altre istituzioni di interesse sociale nella scuola, adeguando le strutture interne ed esterne a degli standard precisi. 

Ai sensi della normativa suesposta gli edifici pubblici e privati degli istituti scolastici d'ogni grado, per essere accessibili, devono prevedere almeno un percorso esterno che colleghi la viabilità pubblica all'accesso dell'edificio, dei posti auto riservati, la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie e almeno un servizio igienico accessibile. Nello specifico, per quanto riguarda gli edifici pubblici, gli arredi e le attrezzature didattiche (banchi, sedie, computer, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità. Nel caso l'edificio scolastico sia disposto su più piani e sia sprovvisto di ascensore, sarà opportuno collocare le classi frequentate dagli alunni con impedite capacità motorie al piano terra oppure dotare l’edificio di un montascale per disabili.

Stando ai numeri raccolti dall’ultimo aggiornamento biennale del Ministero dell’Istruzione, risalente all’ottobre del 2018, solo una scuola su tre, in Italia, è pienamente accessibile ai disabili. Complessivamente le scuole italiane mancano spesso di rampe, di servoscala e di ascensori a norma, mentre sono maggiormente attrezzate quando si parla di scale, porte e servici igienici a norma.

Questi dati allarmanti hanno portato come diretta conseguenza l’emanazione, da parte del MIUR, dellAtto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'anno 2019 (n. 55 del 20 dicembre 2018) che inserisce tra le azioni prioritarie del Dicastero l’accessibilità nell’edilizia scolastica, da realizzare con interventi sia sulle strutture scolastiche che sulle infrastrutture tecnologiche e di laboratorio, facendo ricorso a tutte le possibili forme di finanziamento.


IN DISABILI.COM:

Speciale Barriere architettoniche e accessibilità

Scuola. Approvato in via definitiva il decreto inclusione. Quali le novità per gli alunni con disabilità?


Redazione


Nell'edilizia scolastica si intendono compresi asili nido scuole materne scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, scuole professionali, università ed altre istituzioni d’interesse sociale nel settore della scuola

Gli edifici pubblici e privati delle istituzioni scolastiche d’ogni grado devono essere ACCESSIBILI; si deve pertanto prevedere:

  • almeno un percorso esterno di collegamento dalla viabilità pubblica fino all'accesso dell'edificio
  • ove previsti, quota parte dei posti auto in parcheggio o in autorimessa di pertinenza
  • la piena utilizzazione di ogni spazio anche da parte degli studenti con ridotte o impedite capacita motorie
  • almeno un servizio igienico accessibile

 

IN PARTICOLARE

 

Per gli edifici pubblici

  • arredi a attrezzature didattiche (banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, materiale Braille ecc.) devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità
  • nel caso di edifici esistenti a più piani senza ascensore è consentito collocare la classe frequentata da alunni con impedite capacità motorie al piano terra, raggiungibile mediante un percorso accessibile
  • negli interventi di recupero gli eventuali volumi tecnici aggiuntivi, relativi agli impianti di sollevamento, non sono computabili ai fini della volumetria utile

Per gli edifici privati

  • è necessario prevedere almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello utile dell'edificio
  • qualora nell'edificio si prevedano piu nuclei di servizi igienici anche quelli accessibili dovranno essere incrementati in proporzione
  • nei casi di interventi in edifici privati aperti al pubblico ove si presenta una effettiva impossibilità per il superamento di elementi di ostacolo (ad esempio per il grave pregiudizio di edifici o spazi vincolati, per assenza di spazio ecc.) deve essere garantito il requisito di VISITABILITA’ CONDIZIONATA mediante l'apposizione in prossimità dell'accesso di un pulsante di chiamata con l'apposito simbolo internazionale di accessibilità, al fine di consentire una fruizione assistita

  Come dovrebbero essere...

Ristoranti Stabilimenti balneari Servizi pubblici Case Scuole Spazi urbani
Condomini Luoghi di lavoro Luoghi culturali Parchi pubblici Strutture ricettive Impianti sportivi

 

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