Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
"1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap".
Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.