Legge n. 62 del 27/02/1989

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per  favorire  il  superamento  e  l'eliminazione  delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13,  è sostituito dal seguente:

"1.  Le  opere  di  cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste  dai  regolamenti  edilizi, anche  per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13,  è  sostituito dal seguente:

"1.  Per  la  realizzazione  di  opere  direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi  contributi a  fondo  perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap".

Art. 3.

1.  Il  comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13,  è sostituito dal seguente:

"2.  Per  l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio".

Art. 4.

1.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica  italiana.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.