Regione Abruzzo - L.R. 60/1980

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps

Art. 1.

La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi sociali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio di portatori di handicaps, a favorire il più possibile il loro mantenimento ed inserimento nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto a quelli rivolti alle categorie protette, ai sensi delle leggi vigenti in particolare per quanto riguarda gli interventi sanitari specifici riabilitativi protesici di cui alla legge 23 dicembre 78 n. 833 e alla LR 15 febbraio 1980, n. 10 - articoli 24 e 27.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, emana le direttive rivolte all’applicazione della presente legge.

Le direttive regionali riguardano prioritariamente:

a) la prevenzione primaria e secondaria con funzioni preminenti ed integrate ai Consultori Familiari, ai reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di neonatologia;

b) gli interventi di riabilitazione, con preferenza alla istituzione di centri diurni dotati di ogni tipo di idonee attrezzature, comprese palestre e piscine, nonché personale medico fornito di specifica specializzazione. I centri disporranno anche di terapisti addetti ai servizi scolastici e domiciliari, sia a livello di Distretto Sanitario che di più Distretti. Le direttive regionali, le priorità e gli ambiti di intervento, sono formulati sulla base di una indagine conoscitiva, effettuata dall’Assessorato alla Sanità relativa al numero dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e/o sensoriali da svolgersi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno viene comunicato al Consiglio Regionale l’aggiornamento dei dati e delle metodologie di intervento, per fasce di età e per gravità dell’handicap.

Art. 2.

Gli obiettivi, di cui al 1. comma dell’art. 1 si attuano mediante iniziative idonee a favorire:

a) l’inserimento nella scuola d’obbligo;

b) l’istituzione secondaria superiore e universitaria e la produzione di materiale didattico speciale;

c) la formazione professionale e l’inserimento lavorativo;

d) il mantenimento e il reinserimento nel normale ambiente di vita.

e) l’assistenza domiciliare.

La Regione adotta ogni utile iniziativa per assicurare, nell’ambito delle proprie competenze, il pieno rispetto delle norme, di cui al regolamento per l’attuazione dell’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, approvato con il DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 3.

1. Le iniziative rivolte a favorire l’inserimento nella scuola materna, nella scuola dell’obbligo e nella scuola di istruzione superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicap riconosciuti tali a seguito di certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell’art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali è stata compilata, dalla Unità Multidisciplinare di cui all’art. 3 DPR 24 febbraio 1994, una diagnosi funzionale a seguito della quale è stato redatto un piano educativo individualizzato che prevede interventi specifici e la necessità di utilizzare particolari sussidi didattici.

2. Il piano educativo individualizzato di cui all’art. 5 del DPR 24 febbraio 1994, deve prevedere in modo chiaro ed inequivocabile gli interventi ed i sussidi didattici necessari per ogni singolo caso.

3. Le iniziative del comma 1 concernono:

a) l’assegnazione di speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche dei bisogni individuali risultanti dal piano educativo individualizzato, di cui al comma precedente;

b) la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali;

c) l’assegnazione alle scuole materne, dell’obbligo e di istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a ciò destinato non è sufficiente a garantire l’assistenza necessaria.

4. La Regione eroga contributi a favore dei Comuni che attuano gli interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi di programma previsti dall’art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli interventi da attuare nei rimanenti Comuni, possono provvedere, anche unitamente a questi, le Aziende USL in base alle disponibilità di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati dalla presente legge.

Art. 4.

Le Unità Locali Socio - Sanitarie, con riferimento alla necessità di acquisire dati circostanziati in merito alla situazione dei cittadini portatori di handicaps residenti nel proprio ambito territoriale, promuovono e finanziano studi e ricerche socio - epidemiologiche, affidandone, di preferenza, la realizzazione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 5.

Le Unità Locali Socio - Sanitarie possono stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale o con le associazioni che ne curino e assicurino la riproduzione, al fine di agevolare l’apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps.

Le Unità Locali Socio - Sanitarie curano, inoltre, la organizzazione di viaggi di studio e di mostre specializzate per l’informazione e la conoscenza dei più moderni metodi didattici.

Art. 6.

Le iniziative rivolte a favorire l’inserimento lavorativo sono dirette, in via prioritaria ai residenti in Abruzzo portatori di handicaps gravi e medi che non siano titolari di pensioni o rendite di invalidità di carattere assicurativo e previdenziale e non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 68, n. 482.

Le Unità Locali Socio - Sanitarie pongono in atto interventi rivolti a:

a) adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinato all’attività lavorativa dell’handicappato;

b) favorire l’inserimento di handicappati in imprese artigiane, sostenendone parzialmente, e in casi eccezionali e motivati, totalmente, gli oneri sociali derivanti dall’inserimento lavorativo assistito;

c) facilitare l’istituzione di cooperative di cui almeno 1/3 dei soci siano handicappati o familiari handicappati effettivamente di sostegno;

d) promuovere l’istituzione di laboratori protetti.

Detti interventi devono essere assunti dagli Enti Locali e volti a favorire l’inserimento dell’handicappato.

Le ULSS assicurano la partecipazione delle Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui all’art. 2, ed in particolare prendono contatto con le imprese e con la commissione di cui all’art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all’art. 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell’handicappato, i problemi afferenti l’inserimento di quest’ultimo e suggeriscono idonee forme d’interventi

I Comuni singoli o associati, che intendano accedere ai contributi di cui al precedente comma, fanno pervenire, entro il termine di cui all’art. 3, alla Giunta Regionale, piani annuali recanti:

- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel territorio;

- il numero e le caratteristiche degli utenti interessati a ciascun intervento assieme alla spesa presunta.

Il Consiglio Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 settembre di ogni anno, approva la ripartizione e la liquidazione dei fondi fino alla concorrenza massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui al 2. comma, non possono superare i 30 milioni per singolo piano.

Art. 7.

Le Unità Locali Socio - Sanitarie, al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, realizzano interventi atti a

a) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative associative gestite da Enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali, case alloggio etc.;

b) riattare, acquisire o costruire appartamenti o altre strutture immobiliari destinati a servizi per handicappati gravi, inabili o con particolari specificità come i ciechi e sordomuti;

c) gestire in forma diretta o convenzionata strutture diurne e residenziali che richiedano un’altra intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti preferibilmente residenti nel territorio del Comune o del Distretto Sanitario.

Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all’età degli utenti e alla diversa tipologia di handicaps con caratteristiche funzionali e rispondenti alle più moderne metodologie e tecniche per il recupero funzionale e psico - sociale degli assistiti.

Per ottenere i finanziamenti di cui sopra, i Comuni singoli e associati fanno pervenire alla Giunta Regionale, nei termini previsti dal precedente art. 3 piani annuali recanti:

1) la descrizione degli interventi;

2) il numero e le caratteristiche degli utenti per ciascun intervento;

3) il numero e la qualificazione del personale necessario;

4) la spesa presunta per ciascun intervento.

Il Consiglio Regionale, entro i termini stabiliti nei precedenti articoli 3 e 6, approva la ripartizione e la liquidazione dei contributi fino alla concorrenza massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.

I finanziamenti dei piani annuali per gli interventi di cui ai punti b) e c) del presente articolo non devono superare i 50.000.000 di lire.

Art. 7. bis

1. A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20% della spesa per:

a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

b) la modifica dell’autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.

2. L’idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell’handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante.

Art. 7. ter

1. La situazione di gravità dell’handicap, di cui all’art. 7, e la permanente incapacità motoria, di cui all’art. 7 bis, devono essere accertate dalla commissione medica, di cui all’art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’Azienda USL competente per territorio.

Art. 7. quater

1. L’Azienda USL, al fine di favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita del portatore handicap in situazione di gravità, concede contributi finalizzati alla dotazione di:

a) ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

b) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

Art. 8.

All’onere derivante dalla attuazione della presente legge, presuntivamente determinato in L.50.000.000 per l’anno 1980, si fa fronte previa riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del Cap. 2844 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie».

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare al Bilancio 1980, con proprio decreto e previa conforme deliberazione della Giunta, le occorrenti variazioni.

Per gli esercizi successivi al 1980 le leggi di Bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.

 

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 21 luglio 1980