Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) è previsto dalla legge finanziaria del 1986, in particolare dall'art. 32, comma 21 e 22 della Legge n. 41/86:
e dalla L. 104/92 (art. 24 comma 9):
Pertanto se la legge 41 si riferisce ai soli edifici pubblici già esistenti, la legge 104 considera gli spazi di connessione fra gli edifici, cioè marciapiedi e percorsi pedonali.
Per questa più recente attribuzione in ambito urbano, il PEBA viene spesso affiancato dal Piano per l'Accessibilità Urbana (P.A.U.) o indicato sinteticamente come Piano per l'Accessibilità.
All'integrazione di cui sopra vanno aggiunte le seguenti prescrizioni dell'art. 4 del DPR 503/96:
"I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13 e 8.1.12., 8.1.13 dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria."
Tali disposizioni sono poi ribadite dall'art. 82, comma 8 e 9, del DPR 380/2001.
Ad oggi ancora molti Enti Pubblici non sono provvisti di un PEBA aggiornato e operativo, quindi utilizzabile, anche perché la legge non specifica entro quando provvedere all'adeguamento degli edifici pubblici.