Riferimenti normativi

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) è previsto dalla legge finanziaria del 1986, in particolare dall'art. 32, comma 21 e 22 della Legge n. 41/86:

  1. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge"
  2. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione"

e dalla L. 104/92 (art. 24 comma 9):

  • I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Pertanto se la legge 41 si riferisce ai soli edifici pubblici già esistenti, la legge 104 considera gli spazi di connessione fra gli edifici, cioè marciapiedi e percorsi pedonali.

Per questa più recente attribuzione in ambito urbano, il PEBA viene spesso affiancato dal Piano per l'Accessibilità Urbana (P.A.U.) o indicato sinteticamente come Piano per l'Accessibilità.

All'integrazione di cui sopra vanno aggiunte le seguenti prescrizioni dell'art. 4 del DPR 503/96:

Francobollo Abbattimento Barriere Architettoniche

"I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13 e 8.1.12., 8.1.13 dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria."

Tali disposizioni sono poi ribadite dall'art. 82, comma 8 e 9, del DPR 380/2001.

Ad oggi ancora molti Enti Pubblici non sono provvisti di un PEBA aggiornato e operativo, quindi utilizzabile, anche perché la legge non specifica entro quando provvedere all'adeguamento degli edifici pubblici.

 

 

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