D.P.C.M. 10 ottobre 2022


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Attribuzione alle Regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in particolare, l'art. 12;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli «atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'art. 34, che introduce «misure a tutela delle persone con disabilità», come modificato dall'art. 1, commi 183 e 184, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-quater, che ha istituito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022;

Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai dati della popolazione residente in ciascuna delle Regioni al 1° gennaio 2022; Considerato che le risorse di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono state iscritte sul capitolo n. 2081 «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo inclusione delle persone con disabilità», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242/Bil del 26 agosto 2021 e n. 490/Bil del 20 dicembre 2021, è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2021 il capitolo di spesa n. 270 « Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», ed effettuate le relative variazioni, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per una dotazione finanziaria complessiva di 100 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo del 28 settembre 2021, con il quale sono stati destinati alle Regioni 30 milioni di euro del «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità» per il finanziamento di specifici interventi, individuati attraverso la selezione di progetti volti a promuovere il turismo accessibile, e il decreto del capo dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità 7 giugno 2022 di concessione del finanziamento e impegno della somma complessiva di 27.340.000 euro, determinando un residuo pari a 2.660.000 euro;

Visto il decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio con delega in materia di sport del 29 novembre 2021, con il quale sono state destinate alle Regioni per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni 60 milioni di euro del «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità»;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 116/Bil dell'8 aprile 2022 la residua disponibilità di competenza dell'anno 2021, pari a euro 12.660.000, come risultante dall'applicazione dei citati decreti del Ministro per le disabilità, é stata riportata in aggiunta allo stanziamento di competenza del citato capitolo di spesa n. 270, per l'esercizio finanziario 2022;

Tenuto conto che l'art. 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive l'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 settembre 2022;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie

1. Le risorse del «Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità», di cui all'art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate nell'anno 2022, nell'ambito delle disponibilità del pertinente capitolo del predetto bilancio autonomo:

a. per euro 12.000.000,00 per incentivare la progettazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell'art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo le modalità e i criteri di cui al successivo art. 3;

b. per euro 660.000,00 per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità che favorisca l'individuazione degli stalli riservati ai veicoli utilizzati da persone con disabilità, da realizzare - tramite apposita convenzione in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI, e l'Automobile club d'Italia - ACI nella sua qualità di soggetto attuatore.

Art. 2

Soggetti destinatari

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alle Regioni e province autonome per finanziare i progetti di cui alla lettera a) del medesimo articolo .

2. A tal fine a ciascuna regione e provincia autonoma é attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.

Art. 3

Criteri e modalità per l'utilizzazione delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera a), spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, a seguito di specifica richiesta accompagnata da una delibera della Giunta regionale nella quale vengono stabiliti l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A. alla data di adozione della stessa delibera, tenendo conto prioritariamente della classe di comuni con una popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti e di quelli beneficiari della misura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2021.

2. I comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell'attivazione delle procedure per l'adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell'assistenza tecnica delle province e delle città metropolitane dell'ambito territoriale di appartenenza, e, in tal caso, la delibera di Giunta regionale può prevedere l'erogazione delle risorse a soggetti diversi dai comuni

3. Il trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, lettera b) viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, con le modalità individuate nella convenzione di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b) .

Art. 4 - Trasferimento delle risorse

1. Le richieste di cui all'art. 3, corredate dalle delibere di Giunta regionale devono essere inviate in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto, previa verifica della coerenza della delibera di Giunta regionale con le finalità di cui all'art. 1, lettera a) entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 1, in un'unica soluzione .

3. Le risorse destinate alle Regioni ai sensi della tabella 1 e non utilizzate restano nella disponibilità dell'Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità, che procede alla ripartizione tra le Regioni ammesse ai finanziamenti secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 2.

4. Le Regioni provvedono all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalità stabilite con propria delibera