Regione Liguria - L.R. 12 giugno 1989 n. 15


Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme e dispone interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento delle attività effettuate nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

Art. 2. Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è la strutturazione dell’ambiente costruito caratterizzata da requisiti idonei a garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle variazioni permanenti o temporanee.

Art. 3. Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s’intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche, e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

Art. 4. Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l’installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.

Art. 5. Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano limitatamente alle parti che prevedono il passaggio o la permanenza di persone, nelle costruzioni di nuovi edifici, nella ristrutturazione di interi edifici nonché alle opere interne ovvero di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione parziale di edifici già adeguati alla legge stessa nei seguenti casi:

a) costruzioni e locali pubblici o di uso pubblico realizzati da soggetti pubblici e privati;

b) costruzioni di uso residenziale realizzate da soggetti pubblici e privati;

c) esercizi turistico - ricettivi;

d) costruzioni e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali direzionali e del settore terziario;

e) costruzioni e locali destinati ad attività dello sport e del tempo libero.

2. Le norme della presente legge di applicano altresì ai seguenti casi:

a) strutture e impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale, provinciale o comunale;

b) strutture e impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

c) segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui al comma 1;

d) aree e percorsi urbani comprese le strutture esterne alle costruzioni di cui al Titolo II del DPR 27 aprile 1978 n. 384;

e) mezzi di trasporto pubblico di persone su gomma, ferro, fune, nonché mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale, provinciale e comunale.

Art. 6. Norme tecniche di attuazione

1. La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge quali definiti dall’art. 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, per quanto applicabili, così come specificate ed integrate fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’art. 1 comma 2 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, dalle “Norme tecniche di attuazione” allegate alla presente legge.

2. Al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge la Giunta relazione annualmente al Consiglio regionale.

Art. 7. Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cui al comma 1 è delegati ai comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; il censimento, oltre alle proprietà del comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri Enti locali, nonché dello Stato e di Amministrazioni pubbliche autonome, situati sul territorio comunale.

3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle amministrazioni autonome, la Giunta regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, ventunesimo comma della legge 28 febbraio 1986 n. 41.

Art. 8. Atti di programmazione regionale

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari - dell’obiettivo di eliminazione le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone, di sua competenza.

Art. 9. Atti di programmazione comunale e provinciale

1. I Comuni e le Province predispongono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell’art. 32 ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari.

Capo II - Disposizioni in materia urbani stica per l’edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Art. 10. Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d’igiene

1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in essa contenute prevarranno sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono in esse in contrasto.

Art. 11. Autorizzazioni e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 7 della legge 9 gennaio 1989 n. 13, ai fini dell’attuazione della presente legge il rilascio della concessione o autorizzazione ad edificare è disciplinato dai commi seguenti.

2. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, deve essere anche acquisito il parere dei responsabili del Servizio di Igiene Pubblica ambientale o di tutela della salute nei luoghi di lavoro della Unità Sanitaria Locale che allo scopo potrà avvalersi di consulenza specialistica opportunamente convenzionata.

3. La realizzazione delle opere dovrà essere sempre collaudata da un tecnico collaudatore con atto asseverato entro cento20 giorni dalla ultimazione dei lavori.

Art. 12. Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata

1. Fermo restando che devono sempre essere garantite l’accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l’intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all’immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico - motorie e senso - percettive.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all’interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

Art. 13. Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta o frazioni di quaranta con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psicomotorie e senso - percettive.

Art. 14. Assegnazione in via d’urgenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge un invito pubblico agli utenti perché esprimano le proprie esigenze al fine dell'abolizione delle barriere architettoniche e localizzative; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro l’anno successivo gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l’indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al comma 1 ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento. 3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4. I Comuni, anche su segnalazione degli enti gestori, per far fronte a specifiche, documentate e gravi situazioni di disagio abitativo di soggetti aventi disabilità motoria permanente grave, possono provvedere all’assegnazione di alloggi sia di risulta che di nuova costruzione insistenti ai piani terra o, comunque, prossimi agli accessi principali degli edifici di edilizia residenziale pubblica anche in deroga alle procedure di assegnazione di cui al Titolo V della LR 28 febbraio 1983 n. 6, con priorità per i soggetti aventi tali requisiti già collocati nelle graduatorie speciali di cui all’art. 33 della stessa LR. L’assegnazione è subordinata alla verifica, da parte della Commissione che forma la graduatoria per l’assegnazione di alloggi di nuova costruzione di cui all’art. 35 della LR 28 febbraio 1983 n. 6, del possesso dei requisiti di cui al presente comma, nonché di quelli di cui all’art. 33 della stessa LR.

5. I Comuni che effettuano assegnazioni di alloggi ai sensi del comma 4 debbono darne immediata comunicazione agli organi regionali, indicando la procedura seguita.

Art. 15. Oneri di urbanizzazione

1. I comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza “istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio”.

I comuni nei limiti previsti dalla normativa vigente possono deliberare la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 16. Rapporti con la strumentazione urbanistica

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, finalizzati a garantire nel rispetto della presente legge, la fruibilità e l’accessibilità delle strutture e degli spazi interessati dall’intervento possono essere realizzati anche in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici localmente vigenti.

Art. 17. Variazione della destinazione d’uso degli immobili

1. Fino a quando la LR non avrà disciplinato in via generale la destinazione d’uso degli immobili ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, si osservano le norme di cui ai commi successivi.

2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie, è soggetta all’autorizzazione del Sindaco la variazione di destinazione d’uso di immobile quando sia finalizzata ad utilizzo dello stesso che sia comunque riconducibile ad uso collettivo, anche quando la variazione non comporti l’esecuzione di opere, ivi compreso il caso in cui si tratti di variare la destinazione d’uso collettivo già in tutto.

3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 da parte del Sindaco è subordinato al possesso del parte dell’immobile delle caratteristiche previste dall’allegato, in funzione della destinazione ad uso collettivo dello stesso.

4. La mancanza dell’autorizzazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni, ed è comunque ostativa al rilascio dell’autorizzazione all’uso o permesso di agibilità dei locali.

Art. 18. Consulenza regionale agli Enti locali

1. Al fine di agevolare l’attuazione della presente legge la Regione fornisce agli Enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all’esercizio della funzioni di loro competenza.

2. L’attività di consulenza è svolta dai Servizi provinciali del Genio civile mediante personale specificatamente qualificato.

Art. 19. Sanzioni

1. L’inosservanza delle norme della presente legge da parte del titolare della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ad edificare, del committente, del direttore dei lavori, costituisce “variazione essenziale” di cui all’art. 8, comma 1 lettera c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui consegue l’applicazione delle sanzioni ivi previste.

Capo III - Trasporti 

Art. 20. Interventi nel campo degli investimenti sui trasporti pubblici di interesse locale e sulle infrastrutture

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della LR 1 febbraio 1982 n. 6, persegue la finalità di adeguare il parco rotabile adibito a trasporto e le altre infrastrutture di trasporto, alle esigenze di fruizione di tutti gli utenti.

2. La Regione promuove nell’ambito dei piani annuali di investimento di cui all’art. 4 della LR 1 febbraio 1982 n. 6, l’introduzione di sistemi di incarrozzamento più agevoli, da tecnologie di allestimento utili ad adeguare l’accesso ed il comfort di trasporto nei vettori adibiti al servizio di pubblico trasporto, nonché la realizzazione di supporti audiovisivi per attrezzare i rotabili, le infrastrutture e gli impianti fissi di trasporto e renderli idonei alla più agevole fruizione delle persone con difficoltà di percezione sensoriale e di deambulazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, sulla base di specifiche richieste delle aziende di trasporto, in occasione dell’aggiornamento annuale del piano di intervento per gli investimenti da presentare alla Regione Liguria, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma 3 della LR 1 febbraio 1982 n. 6, il Consiglio regionale ammette a finanziamento gli interventi sopraddetti con contributi a valere sugli art. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151 nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente e secondo le modalità contributive indicate dalla legge.

4. Al fine di definire proposte tecnico costruttive, di allestimento interno di rotabili e di impianti fissi di trasporto utili a consentire la più facile fruizione del trasporto pubblico di interesse locale urbano ed interurbano da parte delle persone con difficoltà di percezione sensoriale e di deambulazione nonché per sviluppare iniziative utili a consentire la progettazione e la migliore compatibilità con l’assetto ambientale dei sistemi di trasporto pubblico di interesse locale, la Regione promuove la definizione di normative tecnico costruttive di sistemi di trasporto e prototipi sperimentali di mezzi rotabili, attraverso l’utilizzazione di quota pari all’1% dei fondi destinati agli investimenti nei trasporti dell’assegnazione annuale alla Regione Liguria come definita dagli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151.

5. La quota predetta è assegnata annualmente per le finalità di cui al comma 4, con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il piano annuale di intervento per gli investimenti a soggetti che presentino adeguate proposte, dando priorità a quelle formulate dai costruttori singoli o associati, dalle associazioni che rappresentano i costruttori di veicoli per il trasporto pubblico, di impianti fissi di trasporto di persone, dalle organizzazioni rappresentative delle aziende dei servizi pubblici, di quelle del trasporto pubblico di interesse locale, nonché alle proposte presentate dagli organismi adibiti istituzionalmente alla ricerca ed alla sperimentazione tecnologica a livello nazione e internazionale nel campo dei trasporti di persone.

La Giunta regionale per perseguire la finalità di cui al comma 4, pubblica annualmente, in relazione alle risorse messe a disposizione, apposito bando con avvisi sulla stampa nazionale e nomina una commissione

tecnica per la definizione del bando e per la valutazione delle proposte composta da:

a) tre rappresentanti designati dalla Giunta regionale;

b) un rappresentante designato dal Ministero dei Trasporti;

c) un rappresentante designato dalla Federtrasporti;

d) un esperto delle problematiche di fruizione dei rotabili e delle strutture fisse e di servizio da parte di soggetti con difficoltà di deambulazione e percezione sensoriale, designato dal Consiglio regionale.

6. Sulla base delle proposte presentate la commissione tecnica di cui al comma 5 redige apposita valutazione da sottoporre alla Giunta regionale indicando le priorità in relazione alle finalità della presente legge.

Art. 21. Direttive

1. La Regione Liguria emana direttive agli enti concedenti e delegati nei servizi di rispettiva competenza al fine di accertare lo stato di applicazione e di gestione della presente legge nei servizi di trasporto pubblico d’interesse locale.

Art. 22. Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi e ai servizi di piazza devono prevedere che i mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di attrezzature idonee a consentire l’incarrozzamento dei supporti per la mobilità degli handicappati.

Capo IV - Interventi informativi, simbolo di accessibilità, norme transitorie e finali

Art. 23. Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di:

a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;

b) fa conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge;

c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso dell’ambiente da parte dei cittadini;

d) sollecitare l’adeguamento e l’integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante:

a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e dei corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;

b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli Enti locali, nonché per i tecnici interessati all’applicazione della presente legge.

3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma 2 sono attuati dalla Regione di intesa con le altre amministrazioni interessate, e in collaborazione con Enti pubblici e privati.

4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausili, anche tramite l’indizione di concorsi e la concessione di borse di studio e di ricerca.

5. Le proposte di iniziativa, da parte di Enti pubblici o di privati, relative al secondo ed al comma 4, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

6. La Giunta regionale stabilisce i criteri cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda gli interventi relativi al presente articolo, secondo quanto previsto dall'art. 14 della LR 6 giugno 1991, n. 8.

Art. 23. bis Contributi per la realizzazione di opere

1. La Regione concede contributi in conto capitale agli Enti locali che abbiano predisposto apposito piano ai sensi dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, nella misura massima del 75% della spesa ammissibile per la realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le domande di contributo sono presentate alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di valutazione cui la Regione deve attenersi per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di liquidazione del contributo stesso.

Art. 24. Simbolo di accessibilità

1. Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l’indicazione del percorso per accedervi.

Art. 25. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 26, dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la legge stessa.

Art. 26. Norme transitorie

1. Per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni a edificare relative a domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica a tutti gli effetti la normativa vigente al tempo della presentazione della domanda.

Art. 27. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di una quota pari a lire 100.000.000 in termini di competenza del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1988 e istituzione, ai sensi dell'art. 31 della LR 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1989 del capitolo 1562 “Spese per la realizzazione di nuovi progetti tecnico - costruttivi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

 

La presente LR sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 

ALLEGATO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (Articolo 6)

A1 - Contenuto dell’allegato

Il presente allegato recepisce ed integra le norme del DPR 27 aprile 1978 n. 384 che, oltreché al campo di applicazione specifico, si estendono a quello definito dall’art. 5 della presente legge.

Nel testo dell’allegato gli articoli del DPR 384/78 sono riprodotti citando il relativo numero.

A2 - Aree e percorsi pedonali urbani. Parcheggi

A2. 1 - Con riferimento agli articoli 3 e 4 del DPR 384/78 si intendono per aree percorsi pedonali tutti i marciapiedi anche porticati

- gli attraversamenti pedonali, gli incroci zebrati, sottopassi e sovrapassi, percorsi in zone verdi e giardini e tutti i parcheggi, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.

A2. 2 (Art. 3 Percorsi pedonali)

Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell’edificio con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l’avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso.

 

A2. 3 La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di mt. 1,50.

 

A2. 4 Ad integrazione:

tale larghezza atta a consentire le manovre di inversione di marcia della persona su carrozzina, va calcolata al netto di elementi sporgenti e paline di sostegno segnaletiche pubblicitarie o per servizi tecnologici. Essa inoltre non esclude che per i luoghi di maggior transito si debba prevedere, onde consentire il passaggio temporaneo di due carrozzine, una larghezza di cm. 180.

All’interno dei centri urbani tutte le nuove strade pubbliche o di uso pubblico e quelle private purché non a fondo cieco, fatta eccezione per le sole autostrade, dovranno avere almeno un percorso pedonale corrispondente alle presenti norme.

Ove tecnicamente possibile ciò dovrà avvenire anche nelle opere di ristrutturazione ed allargamenti di strade esistenti.

 

A2. 5 (segue Art. 3)

Il dislivello fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti, è di cm. 2,5; non deve comunque superare i 15 cm.

In particolare, ogni qual volta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%.

 

A2. 6 (segue Art. 3)

La pendenza massima del percorso pedinale non deve superare il 5%. Tale pendenza può essere elencata fino ad un massimo dell’8% solo quando siano previsti:

a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di mt. 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale;

b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati del percorso pedonale; c) un corrimano posto ad un’altezza di mt. 0,80 e prolungato per mt. 0,50 nelle zone in piano, lungo un lato del percorso pedonale.

 

A2. 7 Si raccomanda:

al fine di favorire il massimo dell’autonomia occorre tener presente che:

- una pendenza minore o uguale al 5% consente l’agibilità a una persona che conduce autonomamente la carrozzina;

- una pendenza maggiore del 5% e minore o uguale all’8% consente l’agibilità alla persona solo se condotta da accompagnatore;

- una pendenza maggiore dell’8% è da considerarsi difficilmente agibile anche nel caso di carrozzina condotta da persona accompagnatrice.

 

A2. 8 (segue Art. 3)

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanalature atte ad assicurare un efficiente deflusso dell’acqua e tali comunque da non generare impedimenti o fastidio al moto.

 

A2. 9 I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva ed acustica.

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione.

 

A2. 10 Ad integrazione:

per quanto riguarda i collegamenti verticali necessari nei casi di sovrappassi si fà riferimento anche ai punti A11 e A12.

 

A2. 11 (Art. 4 Parcheggi)

Al fine di agevolare il trasferimento dell’autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici, è necessario prevedere il parcheggio in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.

 

A2. 12 Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere complanari, o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm. Le due zone, comunque, devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore.

La pendenza massima trasversale del parcheggio non deve superare il 5%. In particolare è necessario che lo schema distributivo del parcheggio sia a spina di pesce semplice, con inclinazione massima di 30 gradi.

Lo schema deve comunque consentire sempre lo spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.

In tutti i casi ove fosse dimostrata l’impossibilità i realizzare il parcheggio, secondo lo schema sopra citato, deve sempre prevedersi un’adeguata percentuale di aree di parcheggio dimensionate in funzione delle esigenze specifiche delle autovetture di minorati fisici ad essi riservate.

 

A2. 13 L’area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di minorati fisici deve avere una larghezza minima di 3,00 mt. suddivisa in due zone di utilizzazione:

la prima, di larghezza di 1,70 mt., relativa all’ingombro dell’autovettura;

la seconda di larghezza minima di 1,30 mt, necessaria al libero movimento del minorato nelle fasi di trasferimento.

La zona relativa all’ingombro dell’autovettura del minorato e la connessa zona di libero movimento deve essere caratterizzata da strisce trasversali bianche (zebre).

Le zone pedonali del parcheggio devono essere sempre raccordate mediante rampa con i percorsi pedonali adiacenti, quando questi presentino un dislivello superiore ai 2,5 cm con il piano carrabile.

 

A2. 14 ad integrazione:

è ammissibile, in caso di affiancamento tra più aree riservate, che l’area di libero movimento sia unica per due vetture.

 

A2. 15 Si raccomanda:

in tutti i casi di dislivelli uguali o superiori a cm. 2,5 occorre realizzare rampe di raccordo.

 

A2. 16 Ad integrazione:

le aree di parcheggio riservate a vetture adibite al trasporto di minorati fisici dovranno essere in adeguato numero ed adeguatamente distribuite. In particolare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico dovranno essere nella percentuale non inferiore al 5% e comunque non inferiori a 2. Nei luoghi di sosta consentita lungo le principali strade urbane gli spazi riservati saranno nel numero minimo di due ogni cinquanta.

 

A3 - Accessi

 

A3. 1 L’art. 7 del DPR 384/78 si estende a tutte le costruzioni indicate all’art. 5 della presente legge.

 

A3. 2 (Art. 7 accessi)

Al fine di agevolare l’accesso all’interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali e con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 mt.

Le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi, rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 mt.

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm. A3. 3 La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 mt.

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurare l’immediata percezione visiva e acustica.

Nel caso di porte esterne su spazi comuni gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno.

 

A3. 4 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5 comma 1, lettere b) e c) della presente LR la profondità minima è ridotta a mt. 1,50 e la luce netta minima dell’accesso a mt. 0,90.

 

A3. 5 Ad integrazione:

in tutti i casi la quota di accesso all’edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali dovranno essere allo stesso livello o dovranno essere raccordati tramite rampa (o rampa abbinata a scala) di pendenza adeguata. Con il medesimo criterio dovrà essere raccordato ai collegamenti verticali qualsiasi locale di servizio sottostante la quota di accesso all’edificio con esclusione dei soli locali per impianti tecnologici.

 

A3. 6 Ad integrazione:

in tutti gli edifici pubblici e di uso pubblico che prevedono vie di fuga antincendio, ove non siano previsti sistemi di vie d’uscita ai fini di eventuale evacuazione di emergenza, accessibili a persone disabili, devono essere predisposti appositi compartimenti antincendio a prova di fumo facilmente raggiungibili dai fruitori e posti in siti accessibili dall’esterno con mezzi di soccorso.

 

A4 Piattaforma di distribuzione

 

A4. 1 L’osservanza dell’art. 8 del DPR 384/78 viene estesa a tutte le costruzioni indicate all’art. 5 della presente legge, potendo essere escluse le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di quattro alloggi.

 

A4. 2 (Art. 8 Piattaforma di distribuzione)

Al fine di agevolare lo spostamento all’interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq 6,00 con il lato minore non inferiore a mt. 2,00.

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo - assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente uscendo dagli ascensori.

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.

 

A4. 3 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5 comma 1, lettere b) e c) della presente legge, la superficie della piattaforma può essere ridotta a mq 5 e il lato inferiore a mt. 1,60.

 

A5 Scale

A5. 1 L’osservanza dell’art. 9 del DPR 384/78 viene estesa a tutte le costruzioni indicate all’art. 5 della presente legge.

 

A5. 2 (Art. 9 Scale)

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell’andamento delle scale, per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. La pendenza deve essere costante e le rampe di scale devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenente lo stesso numero di gradini.

 

A5. 3 Ad integrazione:

le rampe di scale devono avere una larghezza minima di mt. 1,20 e comunque consentire il passaggio contemporaneo di due persone de il passaggio orizzontale di una lettiga con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.

 

A5. 4 (Segue art. 9)

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.

I gradini delle scale devono avere:

pedana minima cm. 30

alzata massima cm. 16.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75- 80 gradi.

In caso di disegno discontinuo l’oggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 2 cm. e un massimo di 2,5 cm.

 

A5. 5 Si raccomanda:

Il gradino a pianta non rettangolare rappresentando una soluzione non agevole e comunque difficilmente percorribile dalla persona con disabilità motoria è di norma sconsigliato.

 

A5. 6 (Segue Art. 9)

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole:

essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.

Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere una altezza minima di 1,00 mt.

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità.

Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rapa di scale e la successiva. Deve essere posto ad un’altezza di 0,90 mt.

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad un’altezza proporzionata ad una età minima degli utenti.

 

A5. 7 Le rampe delle scale di larghezza superiore a mt. 1,80 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati.

Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l’ultimo gradino di almeno 30 cm.

 

A5. 8 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c), si possono applicare le seguenti misure ridotte:

- pedata minima cm. 28

- alzata massima cm. 18;

- il corrimano poggiato alle pareti potrà essere prolungato oltre il primo e l’ultimo gradino di soli 15 cm.

 

A6 - Rampe

 

A6. 1 L’osservanza dell’art. 10 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge.

 

A6. 2 (Art. 10 Rampe)

La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 mt.

 

A6. 3 Ad integrazione:

per rampe aventi percorso inferiore ai tre metri di lunghezza tale larghezza può essere inferiore, pur consentendo una agevole percorribilità anche a persone su carrozzina.

 

A6. 4 (Segue Art. 10)

Ogni 10 mt. di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 mt.

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. E' ammessa l’interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all’art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 mt. ciascuno.

 

A6. 5 Ad integrazione:

almeno lungo un lato della rampa sono da predisporre corrimano ad altezza di mt. 0,80 e comunque battiruota di protezione laterali. A6. 6 Per gli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere b) e c) la larghezza della rampa può essere ridotta a mt. 1,20. Nel caso la rampa sia sussidiaria ad una scala la larghezza può essere ridotta ad un metro.

 

A7 - Corridoi e passaggi

 

A7. 1 L’osservanza dell’art. 11 del DPR 384/78 viene estesa al campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge relativamente al comma 1, lettera a), b), c), d), e), nonché al comma 2 lettere a) e b).

 

A7. 2 (Art. 11 Corridoi e passaggi)

Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti.

La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 mt.

 

A7. 3 Ad integrazione:

tale misura minima potrà essere ridotta nel caso di costruzioni o locali relativi all’art. 5 comma 1 lettere d) ed e) solo nel caso che abbiano superficie inferiore ai mq 500 comprese le pertinenze.

Una larghezza inferiore a mt. 1,50 dovrà comunque permettere la percorribilità interna, consentendo spazio di manovra e di rotazione della carrozzina.

Nel caso di corridoi lungo i quali si aprano porte, in corrispondenza delle medesime, essi devono avere larghezza non inferiore a 1,30 mt.

 

A7. 4 (Segue Art. 11)

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono essere superate possibilmente mediante rampe.

La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole: essa deve essere pertanto realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di particolari accorgimenti.

 

A7. 5 Ad integrazione:

dall’osservanza dell’ultimo comma del punto 7.4 sono esonerati i locali destinati alla residenza.

 

A8 - Porte

A8. 1 L’osservanza dell’art. 12 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge.

 

A8. 2 (Art. 12 Porte)

Al fine di rendere agevole l’uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone a ridotte capacità fisiche.

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta di mt. 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 mt. nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 mt., realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica. In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 mt. oltre quello eventualmente interessato dalle ante di apertura.

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all’usura, specialmente per le parti comprese entro un’altezza di 0,40 mt. dal pavimento.

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurare l’immediata percezione.

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto.

L’apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.

Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere è preferibile l’uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un’altezza massima di 0,90 mt. Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimano di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensilità.

 

A8. 3 Si raccomanda:

gli infissi devono consentire la visuale tra interno ed esterno. Riguardo ai sistemi di apertura sono da prendere in considerazione tutte le soluzioni che ne facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura e che non siano di impedimento al passaggio.

 

A8. 4 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5 comma 1, lettere b) e c) la luce minima netta garantita può essere ridotta a cm. 80.

 

A9 - Pavimenti

 

A9. 1 (Art. 13 Pavimenti)

I pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale destinazione dei vari ambienti di uso, mediante una adeguata variazione nel materiale e nel colore.

I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di adeguati accorgimenti.

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livelli, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea, questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianze di comportamento dei pavimenti stessi. Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.

 

A9. 2 Ad integrazione:

nelle banchine delle linee metropolitane e nelle strutture di cui all’art. 5 comma 2 lettera a) della presente legge, lo spazio di calpestio della linea gialla di demarcazione posta sulla piattaforma di attesa e quello oltre tale linea di sicurezza, devono essere contraddistinti da una pavimentazione diversificata.

 

A10 - Locali igienici

 

A10. 1 L’osservanza dell’art. 14 del DPR 384/78 viene estesa al campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge relativamente alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2.

 

A10. 2 (Art. 14 Locali igienici)

Al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 mt. e deve essere sempre apribile verso l’esterno.

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 mt.

 

A10. 3 Ad integrazione:

tali dimensioni minime si riferiscono solo a servizi attrezzati con lavello e tazza WC; esse perciò vanno adeguate in relazione alla presenza di altri impianti e in funzione delle seguenti modalità:

 

A10. 4 per la quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata che l’art. 12 della presente legge prevede “immediatamente utilizzabili”, e per almeno una stanza su 20 o frazione di 20 relativamente agli esercizi di ospitalità, occorre che tutti gli apparecchi sanitari vengano installati tenendo presente lo spazio di manovra e di rotazione di una carrozzina. Dove è prevista l’installazione di doccia o vasca dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti che consentono l’avvicinamento di una carrozzina, il trasferimento della persona, punti di appoggio di facile presa;

 

A10. 5 per la rimanente parte dell’edilizia residenziale pubblica e convenzionata occorre che quanto previsto al precedente punto A10. 4 possa essere realizzato in caso di necessità e che perciò tale predisponibilità sia prevista in fase di progettazione. A tal fine va evidenziata in progetto la possibilità di acquisire da antibagno, anditi, corridoi o altri locali - senza che in essi vengano meno le caratteristiche morfologiche minime - lo spazio richiesto nella quantità e modalità prescritta.

 

A10. 6 (segue Art. 14)

Il locale igienico deve essere attrezzato con:

tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, campanello elettrico di segnalazione.

La tazza WC deve essere situata nella parete opposta all’accesso.

La sua posizione deve garantire dal lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l’avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle, dall’altro, una distanza tale da consentire a chi usa il WC un agevole appiglio di corrimani posti sulla parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l’asse della tazza WC deve essere posta ad una distanza minima di 1,40 mt dalla parete laterale destra.

La distanza fra il bordo anteriore della tazza WC e la parete posteriore deve essere di almeno 0,80 mt.

L’altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 mt. dal pavimento.

Gli accessori (comando per il lavaggio idraulico della tazza WC, porta carta igienica) devono essere sistemati in modo da renderne l’uso agevole ed immediato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tassa WC lateralmente all’accesso. Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un’altezza di 0,80 mt. dal pavimento.

Deve essere del tipo a mensola in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle.

Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sotto traccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva.

Lo specchio deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 mt di altezza dal pavimento.

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l’intero perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un’altezza di 0,80 mt dal pavimento e a una distanza di 5 cm. dalla parete.

Altro corrimano deve essere previsto all’altezza di 0,80 mt fissato nella faccia interna della porta, in modo da consentire l’apertura a spinta verso l’esterno.

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controventati alle pareti.

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza WC ad una distanza dall’asse WC di 40 cm. e dalla parete posteriore di 15 cm. in modo da essere solidamente afferrato con la mano sinistra.

I corrimano, orizzontali e verticali, devono essere realizzati in tubo di acciaio da un pollice, rivestito e verniciato o con materiale plastico antiusura.

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC, con suoneria ubicata in luogo appropriato al fine di consentire l’immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza.

 

 

A10. 7 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5 lettere b) e c) è condizione sufficiente a soddisfare e sostituire le norme di cui al punto 10.6 che almeno una stanza da bagno per ogni abitazione abbia una superficie libera da apparecchiature individuabile in una circonferenza con diametro minimo di cm. 160.

 

A11 - Ascensori

 

A11. 1 L’osservanza dell’art. 15 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge.

 

A11. 2 Ad integrazione:

il numero e le caratteristiche degli impianti, tali da garantire il servizio a tutti i locali, dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento e di attesa e al numero delle fermate.

 

A11. 3 (Art. 15 Ascensori)

In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l’ascensore che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su poltrone a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche:

avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 mt. di lunghezza e 1,37 mt. di larghezza;

avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 mt.;

avere una luce libera sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 mt.;

avere l’arresto al piano dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto, oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata; avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l’arresto e l’inversione della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta.

Le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un’altezza massima di mt 1,20 dal pavimento.

Nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un’altezza massima di mt. 1,20 dal pavimento.

 

A11. 4 Ad integrazione:

- nelle costruzioni o locali relativi all’art. 5 comma 1 lettere d) ed e) quando abbiano una superficie inferiore a mq 500 comprese le pertinenze e più di un piano fuori terra;

- nelle costruzioni di edilizia residenziale pubblica con più di un piano fuori terra;

- nelle costruzioni di edilizia residenziale privata con almeno tre piani fuori terra.

Le caratteristiche sufficienti dell’ascensore dovranno essere:

porte con luce netta minima di mt. 0,85;

superficie netta interna minima della piattaforma di mq 1,80;

con profondità minima di mt. 1,25;

avere una luce libera sul ripiano di fermata anteriormente alla porta cabina di almeno mt. 1,50.

Le bottoniere esterne ed interne preferibilmente orizzontali, dovranno recare le indicazioni sui tasti in modo da poter essere percepibili anche tattilmente.

Ove compatibili con le norme speciali riguardanti la collaudabilità degli impianti di sollevamento, nelle costruzioni sopraelencate è da privilegiare l’installazione di ascensori - montacarichi anche ad uso promiscuo a bassa velocità dotati di sola porta esterna di chiusura del vano corsa e ciò al fine di una maggior disponibilità dello spazio agibile della piattaforma in rapporto alle dimensioni del vano corsa.

 

A12 - Soluzioni alternative di trasporto verticale di persone

Nei casi previsti dagli articoli 12 e 13 della presente legge e comunque in edifici con meno di tre piani, sono consentiti, in via subordinata ad ascensori o rampe, impianti alternativi servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali ad esempio:

 

A12. 1 pedane elevatrici e piattaforme mobili:

dimensioni minime cm 90 x 130, provviste di adeguate protezioni di sicurezza per lo stazionamento;

se installati in percorsi pedonali od in rampe scale, tali impianti non dovranno ridurne in modo permanente la larghezza minima né intralciarne la percorribilità.

A queste caratteristiche dovranno altresì attenersi anche gli adeguamenti necessari per consentire l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico di persone.

 

A12. 2. scale mobili e tapis - roulant:

scala mobile con pedana di cm 90 x 130 e alzata massima di cm 15, con mancorrenti sincronizzati ad altezza di cm. 90 con possibilità di comando fermata, tapis - roulant con larghezza minima di cm 90, pendenza non superiore al 5% e mancorrenti sincronizzati ad altezza massima di cm. 90 con accessori per aggancio di carrozzine.

Se esterni, tali impianti dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici, per tutta la loro estensione e per una profondità di almeno cm 150 nelle zone immediatamente antistanti e retrostanti.

 

A13 - Apparecchi elettrici di comando e segnalazione

L’osservanza dell’art. 16 del DPR 384/78 viene estesa a tutto il campo di applicazione indicato all’art. 5 della presente legge. A13. 1 (Art. 16 - Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione)

Negli edifici sociali tutti gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 mt. dal pavimento.

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, ecc.) ed azionabili mediante leggera pressione.

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un’altezza compresa fra i 2,50 e 3,00 mt. dal pavimento. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentire l’immediata percezione visiva ed acustica.

 

A13. 2 Ad integrazione:

le prese di corrente dovranno essere poste ad un’altezza minima di cm 45.

 

A13. 3 Ad integrazione:

per gli interventi di cui all’art. 5 lettere b) e c), è condizione sufficiente l’applicazione della sola norma relativa all’altezza da terra degli apparecchi di comando.

 

A14.Edifici scolastici

 

A14. 1 (Art. 18 Edifici scolastici)

Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e le altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione. le strutture interne dovranno avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del DPR 384/78, le strutture esterne quelle di cui all’art. 4 del suddetto DPR.

L’arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braile, spogliatoi, ecc.).

Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la classe frequentata da alunno non deambulante deve essere situata in un’ala al pianterreno e deve essere raggiungibile dall’esterno mediante un percorso continuo orizzontale o, in alternativa, un ingresso con scale mediante un percorso raccordato con rampe.

 

A14. 2 Ad integrazione:

resta inteso che per i nuovi edifici destinati ad uso scolastico occorre garantire la completa accessibilità dotandoli di almeno un ascensore se con più di un piano fuori terra.

 

A15 - Tramvie, filovie, autobus, metropolitane

 

A15. 1 (Art. 19 Tramvie, filovie, autobus, metropolitane)

Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario automobilistico, devono essere riservati ai minorati non deambulanti almeno tre posti in prossimità della porta di uscita. Al fine di evitare ai minorati di dover attraversare tutta la vettura, dovrà essere consentito l’accesso dalla porta di uscita.

 

A15. 2 Ad integrazione:

al fine di rendere realmente possibile a tutti l’utilizzo dei mezzi di trasporto, essi, secondo le modalità espresse al capo III della presente legge, dovranno permettere l’accesso e lo stazionamento anche a persone in carrozzina.

Uno dei tre posti riservati ai non deambulanti va perciò adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi. L’eventuale pedana elevatrice che si rendesse necessaria per consentire l’accesso ai mezzi, dovrà presentare le caratteristiche di cui al punto A12 di questo allegato.

Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico dovranno essere dotate di un idoneo spazio di attesa segnalato, atto a permettere la sosta di persone, debitamente protetto dalla circolazione veicolare.

Onde permettere la fermata dei mezzi pubblici per un’agevole salita e discesa dei passeggeri disabili, e ciò senza ostacolare il normale traffico veicolare, devono essere predisposti appositi slarghi della sede stradale opportunamente segnalati e delimitati.

Da tale obbligo possono venire esplicitamente e singolarmente esonerate le sole fermate nei centri abitati ove per la presenza di una cortina edilizia sia dimostrata l’impossibilità tecnica di ricavare detti slarghi della sede stradale.

 

A15. 3 (Segue Art. 19)

Almeno nelle stazioni principali, le metropolitane dovranno agevolare l’accesso e lo stazionamento in carrozzina all’interno delle vetture, anche con l’installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria carrozzina al piano di transito della vettura della metropolitana.

 

A15. 4 Ad integrazione:

l’accesso al piano di transito delle vetture della metropolitana deve essere consentito ad ogni stazione, essendo la caratteristica di “rilevanza principale” delle stazioni, evidenziabili non oggettivamente ma soggettivamente.

 

A15. 5 (Segue Art. 19)

Le porte delle vetture dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il passaggio della carrozzina, all’interno di almeno una vettura dovrà essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stanziamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio. Tale spazio riservato dovrà inoltre essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della carrozzina.

 

A16 - Treni, stazioni, ferrovie

 

A16. 1 (Art. 20 Treni, stazioni, ferrovie)

Le principali stazioni ferroviarie dovranno essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l’accesso al treno alle persone con difficoltà di deambulazione.

 

A16. 2 Ad integrazione:

per i trasporti pubblici di persone, su ferro e di carattere regionale, deve essere sempre assicurata la possibilità di accedere in piano e con opportuni accorgimenti a tutte le stazioni e a tutti i binari, secondo quanto indicato nel presente allegato in conformità all’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge.

 

A16. 3 (Segue Art. 20)

Per consentire lo stanziamento dell’invalido in carrozzella all’interno delle carrozze ferroviarie, dovrà essere opportunamente modificato ed attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione sulle linee principali.

 

A16. 4 Ad integrazione:

anche nel caso delle linee ferroviarie la caratteristica di “rilevanza principale” è evidenziabile non oggettivamente ma soggettivamente; pertanto ogni linea dovrà prevedere una carrozza per convoglio adeguata all'utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, come previsto al capo III della presente legge.

 

A16. 5 (Segue Art. 20)

In ogni caso dovrà essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per persone non deambulanti o con difficoltà di deambulazione e dovrà essere consentito il trasporto gratuito delle carrozzelle. Il ministero dei trasporti stabilità le modalità ed i criteri di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

 

A17 Stazioni

L’art. 24 del DPR 384/78 si estende a tutte le stazioni e le strutture indicate all’art. 5, comma 2, lettera a) della presente legge.

 

A17. 1 (Art. 24 Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane)

In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).

 

A17. 2 Ad integrazione:

resta inteso che tra i servizi per i viaggiatori in transito vadano necessariamente compresi quelli relativi alle funzioni proprie delle stazioni.

 

A18 - Cabine e apparecchi telefonici

 

A18. 1 (Art. 25 Impianti telefonici pubblici)

Al fine di consentire l’uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell’art. 1 del DPR 384/78 deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad un’altezza massima di 0,90 mt dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico.

In alternativa negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a dieci, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm. 2,5;

la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 mt;

l’apparecchio telefonico deve essere situato ad un’altezza massima di 0,90 mt dal pavimento sulla parete ove applicato l’apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad un’altezza di 0,45 mt;

la mensola porta elenchi deve essere posta ad un’altezza di 0,80 mt.

Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

A18. 2 Ad integrazione:

l’altezza massima dell’apparecchio telefonico è da intendersi riferita all’altezza massima dell’accessorio più alto.

Le dimensioni minime della cabina devono essere di mt 1,10 (lato di accesso) per mt. 1,30.

Le porte di ingresso alla cabina, ove necessarie, devono essere di facile manovrabilità e, dove climaticamente possibile, escluse.

 

A18. 3 (Segue Art. 25)

b) in ogni Comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell’utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto A18. 1

 

A18. 4 Ad integrazione:

negli edifici pubblici e a carattere collettivo - sociale, nonché nei luoghi dove sia a disposizione del pubblico l’uso del telefono, il 25% degli apparecchi e comunque almeno un apparecchio va posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale e in modo tale che l’accessorio più alto non superi l’altezza di mt 0,90.

 

A18. 5 (Segue Art. 25)

Il 25% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a);

il 5% degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un’altezza non superiore a 0,90 mt;

i predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

 

A18. 6 Ad integrazione:

le caratteristiche delle cabine telefoniche pubbliche devono essere quelle integrative descritte al precedente punto A18. 1. Tali cabine dovranno essere distribuite razionalmente sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste.

 

A19 - Sale per riunioni e spettacoli

 

A19. 1 L’art. 26 del DPR 384/78 si estende a tutte le sale e i luoghi pubblici e di uso pubblico per riunioni e spettacoli, di carattere temporaneo e permanente sia pubbliche che private.

 

A19. 2 (Art. 25 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzata anche da persone a ridotte o impedite capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltroncine e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle. per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad esse riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: lunghezza mt 1,20 - 1,40; larghezza mt. 1,10; spazio libero anteriore o posteriore la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lunghezza minima di mt 1,00; il pavimento dello stallo deve essere orizzontale.

 

A19. 3 Ad integrazione:

in tali sale deve essere previsto almeno un servizio igienico con le caratteristiche previste all'art. 14 del citato DPR 384/78.

Deve inoltre essere prevista, in caso di nuove costruzioni e - ove possibile - nei casi di interventi successivi, l’accessibilità dei palcoscenici e di almeno un camerino - spogliatoio anche per persone in carrozzina.

 

A20 Piani di appoggio, banconi, arredi

All’interno degli uffici pubblici o di uso pubblico i banconi ed i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico, dovranno essere predisposti in modo tale che almeno una parte di essi, presso cui possono essere espletati tutti i servizi, sia posta ad un’altezza massima da terra di mt 0,80 e sia accostabile da una carrozzina.

All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina.

Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spina, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da consentire il passaggio di una carrozzina (ingombro di mt 0,85 per mt 1,50), che gli elementi mobili non siano di intralcio e che i sistemi di apertura e chiusura, se automatici, siano temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio.

Di tali manufatti devono venire ben evidenziati i sistemi di funzionamento.

In alternativa tali manufatti dovranno essere abbinati a percorsi attrezzati accessibili e fruibili da soggetti in carrozzina.