Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Legge finanziaria 1986

Introduzione
In questa legge finanziaria dello Stato italiano, l'articolo 32 introduce prescrizioni fondamentali in tema di barriere architettoniche.
Precisa le modalità di stanziamento di fondi per interventi di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa (allora vigeva il DPR 384/78) e stabilisce che non verranno finanziate opere pubbliche che non rispettino tale norme.
Introduce inoltre l'obbligo, per tutti gli Enti Pubblici, di dotarsi di uno specifico piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) relativo ai propri edifici.

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

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TITOLO XII Disposizioni diverse

Art. 32

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20. Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

23. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all'1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al due per cento.

24. A decorrere dall'anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con contestuale riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n.8405.

25. Una quota pari all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati dall'articolo 10, comma 13, della presente legge, a favore dell'Ente Ferrovie dello Stato è destinata ad un programma biennale per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo.

(omissis)

 

 

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