DPCM 10 ottobre 2022 - Fondo a favore di Regioni e Province Autonome per la progettazione dei P.E.B.A.

In GU Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2023 è stato pubblicato il Decreto 10 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le per le politiche in favore della disabilità recante la disciplina in merito all’Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilita’ delle persone con disabilità.

Le risorse del «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», di cui all’art. 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono destinate nell’anno 2022, nell’ambito delle disponibilita’ del pertinente capitolo del predetto bilancio autonomo.

Quotaparte del Fondo, pari a euro 12.000.000,00, sono destinati ad incentivare la progettazione dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (di seguito P.E.B.A.), cui sono tenuti i comuni ai sensi dell’art. 24, comma 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo le modalita’ e i criteri di cui al successivo art. 3.

Tali risorse sono destinate alle regioni e province autonome per finanziare progetti secondo il riparto di cui alla tabella 1, allegata al decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente, per incentivare in particolare i comuni che non abbiano adottato il P.E.B.A.

I comuni sprovvisti di personale qualificato ai fini dell’attivazione delle procedure per l’adozione del P.E.B.A., possono avvalersi dell’assistenza tecnica delle province e delle città metropolitane dell’ambito territoriale di appartenenza.

Le richieste corredate dalle delibere di Giunta regionale possono essere inviate secondo le modalità previste all’art. 4 dello stesso decreto  entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

Qui il testo completo del DPCM

Bonus abbattimento barriere architettoniche 2022

Oltre alla proroga dei bonus per l’edilizia, a partire da gennaio 2022 la Legge di Bilancio prevede un’agevolazione fiscale in più: il bonus barriere architettoniche.

Questo sostegno è garantito a tutti i cittadini che, in edifici e singoli immobili, decidono di effettuare lavori per l’abbattimento degli ostacoli che intralciano la mobilità.

Se hai intenzione di ristrutturare una proprietà, il bonus eliminazione barriere architettoniche è uno strumento a tuo favore.

Come funziona

Introdotto dall’articolo 1 comma 42 della nuova Legge di Bilancio, il bonus barriere architettoniche 2022 consiste in una strong>detrazione fiscale del 75% sulle spese sostenute per tutti gli interventi realizzati su edifici già esistenti al fine di superare ed eliminare gli ostacoli alla mobilità.

L’agevolazione, valida per i lavori ritenuti idonei svolti tra gennaio e dicembre dell’anno in corso, è soggetta ad alcuni limiti di spesa specifici, così come accade per il bonus facciate o il bonus prima casa. La detrazione, infatti, viene calcolata su un ammontare complessivo di:

  • 50.000 € per gli immobili unifamiliari o per le proprietà indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 € per ciascuna unità immobiliare che fa parte di un edificio composto da due a otto appartamenti;
  • 30.000 € a proprietà per gli edifici costituiti da più di otto unità immobiliari.

Il rimborso, erogato in 5 quote annuali di importo uguale, si può ottenere solo se non si è fatta richiesta di ulteriori agevolazioni per spese sanitarie per l’acquisto di strumenti e mezzi necessari al sollevamento di disabili. Quest’ultimo è un requisito necessario per ottenere il bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma non è l’unico.

Procediamo con ordine, però. Prima di tutto può essere utile chiarire cosa si intende per barriere architettoniche e quali sono le spese ammissibili per l’ottenimento del bonus.

Cosa sono le barriere architettoniche

Di certo ne avrai sentito parlare e sono spesso oggetto di lunghi dibattiti etici e politici. Ma cosa sono esattamente le barriere architettoniche?

Rientrano in questa definizione:

  • gli ostacoli materiali che impediscono la corretta mobilità di tutti i cittadini e in particolar modo di coloro che hanno capacità motorie ridotte in maniera temporanea o permanente;
  • gli ostacoli che limitano o rendono inaccessibili strutture o alcune parti di esse;
  • la mancanza di indicazioni e segnali che consentono l’orientamento e la riconoscibilità di luoghi e fonti di pericolo per tutti i cittadini non vedenti, ipovedenti e non udenti.

Condizioni queste che sono valide sia per gli spazi urbani che per le aree comuni di complessi residenziali più o meno grandi.

Accessibilità, dunque, sembra essere la parola d’ordine che, per il 2022, guida le decisioni del governo in fatto di edilizia. Se l’argomento ti riguarda, è il momento di capire insieme quali sono le spese che puoi portare in detrazione.

Le spese che rientrano nel bonus abbattimento barriere architettoniche

Sempre nell’articolo dedicato all’edilizia della Legge di Bilancio 2022 vengono elencate le spese idonee all'ottenimento dell’agevolazione, ovvero:

  • tutti gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole proprietà, funzionali ad abbattere gli ostacoli alla mobilità;
  • in caso di sostituzione degli impianti, le spese sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per esempio, puoi richiedere l’installazione di rampe inclinate, ascensori o piattaforme elevatrici, oppure adeguare i servizi igienici per renderli utilizzabili da tutti. O ancora, sistemare impianti elettrici e citofoni posizionandoli a un’altezza facilmente raggiungibile.

Ricorda solo che tutte queste opere non sono detraibili se vengono effettuate su immobili di nuova costruzione - che dovrebbero già presentare queste caratteristiche - e che è necessario tenere traccia di ogni pagamento tramite il rilascio delle dovute ricevute fiscali.

Quali sono i requisiti per richiedere il bonus barriere architettoniche

Il bonus barriere architettoniche 2022 può essere richiesto da tutte le persone che dimostrano, attraverso fatture e scontrini fiscali, di aver investito dei soldi per l’abbattimento degli ostacoli alla mobilità all’interno della propria abitazione o condominio, anche in assenza di persone disabili o anziani oltre i 65 anni.

Occorre anche certificare che gli interventi effettuati siano conformi ai requisiti espressamente previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989, e che quindi garantiscano:

  • accessibilità;
  • adattabilità;
  • visitabilità degli edifici privati e pubblici sovvenzionati e agevolati.

Alla luce di tutte queste informazioni, non ti resta che capire come inoltrare la richiesta e di quali documenti hai bisogno per farlo in modo corretto.

Come richiedere il bonus barriere architettoniche

Per richiedere il bonus eliminazione barriere architettoniche è sufficiente inserire la detrazione Irpef del 75% in dichiarazione dei redditi, dividendo l’importo totale dell’ammortamento in 5 quote annuali.

In alternativa, puoi usufruire dell’agevolazione più rapidamente attraverso:

  1. uno sconto in fattura da parte dell’azienda che ha realizzato i lavori, che l’impresa recupererà sotto forma di credito d’imposta;
  2. la cessione del credito di importo pari alla detrazione che ti spetta con il rimborso immediato del 75% di quanto hai speso.

Attenzione, però! Il Decreto Antifrode dell’11 novembre 2021 stabilisce che per queste due casistiche specifiche, di fronte a importi superiori ai 10.000 €, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi ai documenti che attestano il diritto a richiedere la detrazione;
  • la prova della congruenza tra spese sostenute e interventi effettuati.

Decreto Rilancio e accessibilità

Per le spese sostenute per gli interventi per il recupero edilizio, tra cui quelli per il superamento delle barriere architettoniche, è possibile scegliere per lo sconto in fattura o cessione del credito.

Il decreto legge 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha previsto misure importanti in favore degli interventi di miglioramento energetico (eco bonus) e sismico (sisma bonus) degli edifici, con una detrazione del 110% sulle spese sostenute.
Tra le novità introdotte c'è anche la possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Ricordiamo che questi ultimi sono quelli, introdotti da diversi anni, per favorire il recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus casa. Previsto all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Per questi è possibile accedere alla detrazione Irpef del 50% per un importo massimo di spesa sostenuta di 96.000 euro (la percentuale di detrazione e il maggior importo di spesa sono stati innalzati dal 36% e 48.000 euro dal 2013) divisa in dieci quote annuali di pari importo.
 
I lavori per i quali è possibile accesso al bonus casa sono:

  • manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (alle lettere a), b), c) e d) art.3 del DPR 380/2001) sulle parti comuni di un edificio ad uso abitativo. è il caso dei condomini;
  • manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (alle lettere b), c) e d) art.3 del DPR 380/2001) sulle singole unità immobiliari ad uso abitativo.
In entrambi i casi sono compresi i lavori per superare le barriere architettoniche. Sono gli interventi collegati al miglioramento dell’immobile e non alla condizione di disabilità del richiedente la detrazione, e, per tanto, possono accedervi tutti. Sebbene, come specificato dalla Agenzia delle Entrate, per essere compresi in questa categoria debbano avere i requisiti specifici previsti dal DM 236/89.
 
Anche per questo pacchetto di interventi, ora sarà possibile (indicato, all’articolo 121 del decreto Rilancio) optare, per i lavori realizzati negli anni 2020 e 2021, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, alternativamente per:
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
 
è necessario attendere l’approvazione della legge di conversione del decreto (annunciata senza modifiche su questo punto) per la conferma definitiva della disposizione. E, dopo trenta giorni, dall’entrata in vigore della legge, la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative di accesso alle diverse modalità per l’utilizzo della detrazione.
 
RIFERIMENTI:
 

Fonte: www.superabile.it, Giuseppina Carella

Access City Award - Edizione 2020

La Commissione europea ha dato avvio alla decima edizione degli Access City Award, il Premio europeo per le città accessibili.

Organizzata dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità, si tratta di una iniziativa che riconosce gli sforzi compiuti dalle città per divenire più accessibili, promuove la parità di accesso alla vita urbana per le persone che soffrono di disabilità e consente anche alle autorità locali di promuovere e condividere le loro migliori pratiche.

Con l'Access City Award la Commissione europea invita tutte le città dell'Unione europea che hanno più di 50.000 abitanti a candidarsi per ottenere il riconoscimento. Negli Stati membri con meno di due città di tali dimensioni, potranno partecipare aree urbane composte da due o più città se la loro popolazione combinata supera i 50.000 abitanti.

Vincitrice dell'edizione dello scorso anno dell'Access City Award è stata la città diBreda nei Paesi Bassi. Al secondo posto si è classificata la città francese di Evreux, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla città polacca Gdynia. Kaposvér in Ungheria ha ricevuto una menzione speciale per continui miglioramenti. La seconda menzione speciale è stata assegnata alla città spagnola Vigo, per l'architettura innovativa in una situazione topografica difficile (maggiori informazioni).

In occasione delle decima edizione del premio, la Commissione europea mette a disposizione un incentivo finanziario complessivo pari a 350.000 € che verranno suddivisi tra le tre città vincitrici:

  • 150.000 € al vincitore del titolo “Accessible City 2020” – primo classificato
  • 120.000 € al secondo classificato
  • 80.000 € al terzo classificato

La selezione delle candidature ricevute avverrà in due fasi: una pre-selezione a livello nazionale, gestita dalle giurie nazionali nei singoli Stati membri, e una selezione finale a livello europeo.
Nella fase a livello europeo, una giuria di esperti selezionerà tra le città prescelte a livello nazionale (massimo tre città per Paese) le vincitrici del primo, secondo e terzo premio.  Inoltre la giuria potrà scegliere di conferire una o più menzioni speciali, fino a quattro, a seconda del contesto, del progetto e delle politiche attuali.

La scadenza per la presentazione delle candidature online è l'11 settembre 2019.

La Cerimonia di premiazione avverrà il 29 novembre 2019 a Bruxelles.

Documentazione e candidatura online

Progettazione sociale: prima norma europea

La norma tecnica UNI 11746, pubblicata il 30 aprile 2019, arriva dopo sei anni di studio in coordinamento con l'UNI, Ente Italiano di Normazione, e una lunga fase di confronto tra tutte le parti interessate, il Forum Nazionale del Terzo Settore, PMI® Central Italy Chapter, Ministero del Lavoro/ANPAL e Associazione Italiana Progettisti Sociali-APIS.

La noma tecnica UNI 11746, pubblicata pochi giorni fa, arriva dopo sei anni di studio in coordinamento con UNI, l’Ente Italiano di Normazione, e una lunga fase di confronto tra tutte le parti interessate, il Forum Nazionale del Terzo Settore, PMI® Central Italy Chapter, Ministero del Lavoro/ANPAL e Associazione Italiana Progettisti Sociali-APIS.

Per capirne il reale impatto, oggi presso l’Università degli Studi “Roma Tre”, è stato promosso il Convegno “La progettazione sociale in Italia. La funzione del Progettista sociale dopo la pubblicazione della prima Norma tecnica” dall’Associazione Italiana Progettisti Sociali – APIS, Forum Nazionale del Terzo Settore e PMI® Central Italy Chapter.

Perché è stato necessario attivare un processo di codifica e regolamentazione della professione? Dall’associazione che si occupa di accogliere le persone con disabilità a quella impegnata nella sensibilizzazione ambientale, insomma in qualsiasi ambito di politica sociale, realizzata da servizi pubblici, privati e dal Terzo Settore, il progettista sociale è il professionista che non può mancare mai, perché non si dà missione sociale senza progettazione sociale.

Il progettista sociale è “un operatore specializzato che sviluppa e concorre alla realizzazione di progetti sociali, assumendosene la responsabilità di processo: ideazione, pianificazione, redazione, gestione, controllo e monitoraggio, valutazione di risultato e di impatto, rendicontazione”.

Sulla base dei dati del Censimento del Non Profit del 2011 e dell’ultima rilevazione Istat che conta 336 mila organizzazioni non profit attive in Italia, si calcola che vi siano circa 16 mila soggetti che esercitano in modo esclusivo o prevalente tale professione.

Eppure quella del progettista sociale è una funzione ancora largamente sommersa, che si sovrappone e si confonde a quella del fundraiser o è ridotta a quella di chi scrive e rendiconta progetti in risposta a bandi: sono migliaia gli esperti e operatori della progettazione sociale che, a diverso titolo, si spendono nelle organizzazioni del Terzo Settore, dell’Amministrazione Pubblica e dell’Impresa, spesso lavorando in una condizione di faticoso anonimato professionale.

La norma UNI 11746, oltre a definire i processi e le attività che caratterizzano la progettazione sociale, identifica le competenze richieste e i requisiti formativi e di apprendimento minimi per accedere alla professione del progettista sociale. A dimostrazione di un profilo fortemente eclettico, le conoscenze e le abilità richieste al progettista sociale attraversano diversi campi di specializzazione sociale, economica e gestionale: dalle tecniche di reportistica sociale alla conoscenza della normativa di riferimento, dai metodi di lavoro di rete a elementi di diritto amministrativo, dalle metodologie di project management alle tecniche di pianificazione finanziaria e molto altro.

Tra i requisiti di accesso sono indicati: laurea triennale a indirizzo sociale, accompagnata da un’esperienza triennale in attività di elaborazione e presentazione di progetti e da un’esperienza biennale di coordinamento e gestione progettuale. Questi requisiti formativi possono essere, in assenza di una formazione universitaria, sostituiti da un’esperienza più lunga in ambito di elaborazione, coordinamento e gestione progettuale.

“Attraverso la progettazione sociale, le sue metodologie e le sue procedure, vengono perseguiti obiettivi di rango costituzionale, come la tutela dei diritti e il raggiungimento della pari dignità sociale tra i cittadini, e passa la maggior quota di servizi ed interventi di welfare, anche in termini di risorse economiche assegnate e gestite – dichiara Antonio Finazzi Agrò, Presidente di APIS – Associazione Italiana Progettisti Sociali -. Un miglioramento delle pratiche di progettazione sociale – e questa norma tecnica vuole esserne un classico esempio – coinvolge non solo gli Enti e i professionisti che se ne occupano, ma i cittadini che beneficiano del welfare sia pubblico che privato”.

“Quattro anni fa il Forum ha deciso di accompagnare APIS nel percorso volto ad ottenere una normativa che regolamentasse la figura del progettista sociale. Una figura che riteniamo trasversale e fondamentale nel nostro mondo per le molteplici attività che svolge, dall’ideazione del progetto, alla sua organizzazione fino al monitoraggio e gestione. Con questa norma viene finalmente riconosciuto e definito il grande valore della progettazione sociale in Italia anche in virtù della sua rilevanza pubblica”, dichiara Claudia Fiaschi, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore.

“Il nostro obiettivo è quello di stringere partnership con le organizzazioni non profit che supportano e preparano giovani per il successo, offrendo la nostra esperienza di Gestione Progetti, risorse e volontari per aiutarli nella loro missione. Fa parte della nostra strategia: quando si parla di Progetti e di standard nel settore noi ci siamo, forti della nostra esperienza ormai cinquantennale. Aver lavorato a questa norma è stato per noi un arricchimento ed un modo per ribadire che c’è un reciproco beneficio per organizzazioni non profit e volontari e che le competenze professionali dei nostri volontari possono essere molto utili per la comunità”, dichiara Anna Maria Felici, past president del PMI® Central Italy Chapter e membro del gruppo di lavoro ISO TC258 per lo sviluppo degli standard di Project Management.

Sono intervenuti al convegno, moderato dalla giornalista Isabella Di Chio, tra gli altri: Antonio Finazzi Agrò, presidente Associazione Italiana Progettisti Sociali – APIS, Jamil Amirian, presidente del Comitato Scientifico Associazione Italiana Progettisti Sociali – APIS, Claudia Fiaschi, portavoce Forum Nazionale del Terzo Settore, Folco Cimagalli, presidente del Corso di Laurea Scienze del Servizio Sociale e del Non Profit Università LUMSA di Roma, Martino Rebonato, Associazione OASI, Alberto Galeotto, direttore Normazione UNI-Ente Italiano di Normazione, Anna Maria Felici, past president e PMI ISO/MAG Member PMI – Project Management Institute – Central Italy Chapter.

 

fonte: www.vita.it

 

Sito internet realizzato da:
IlTuoSoftware Soluzioni Informatiche