Regione Toscana - L.R. 29 dicembre 2003 n. 66

Modifiche alla LR 9 settembre 1991, n. 47 «Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 1 Sostituzione dell’art. 4 della LR 47/1991

1. Il comma 1 dell’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), modificato dall’art. 4 della LR 20 marzo 2000, n. 34, è sostituito dal seguente:

«1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, in coerenza con quanto disposto dalla LR 11 agosto 1999, n. 49, modificata dalla LR 28 dicembre 2000, n. 82, la Regione tiene conto dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di sua competenza.»

2. Il comma 2 dell’art. 4 della LR 47/1991 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione finanzia con risorse proprie, determinate annualmente con legge di bilancio, l’esecuzione di opere e la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

Provvede, a tal fine, ad assegnare attraverso il piano integrato sociale regionale ai comuni singoli o associati, ai sensi dell’art. 5 bis, secondo il procedimento di cui al Titolo I bis, una quota di risorse determinata in relazione:

a) ai dati demografici;

b) ai dati epidemiologici relativi alla disabilità rilevati;

c) ai dati di utilizzazione dei contributi erogati negli anni precedenti per l’eliminazione delle barriere nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.»

3. Il comma 3 dell’art. 4 della LR 47/1991 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di promuovere e sostenere l’attuazione dei programmi comunali di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art. 9, la Regione elabora indirizzi per un coordinamento degli interventi al livello territoriale di zona, all’interno del piano integrato sociale regionale. In tale ambito, prevede specifiche misure di sostegno utilizzando il fondo sociale istituito ai sensi dell’art. 68 della LR 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità; riordino dei servizi socio – assistenziali e socio – sanitari integrati), e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.»

4. Il comma 4 dell’art. 4 della LR 47/1991 è sostituito dal seguente:

«4. Oltre agli indirizzi di cui al comma 3, nel piano integrato sociale regionale la Regione individua altresì i criteri per la definizione di indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all’ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.»

 

Art. 2 Modifiche all’art. 5 della LR 47/1991, modificato dall’art. 6 della LR 20 marzo 2000, n. 34

1. Il comma 3 dell’art. 5 della LR 47/1991 è abrogato.

2. Il comma 5 dell’art. 5 della LR 47/1991 è sostituito dal seguente: « 5. Il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all’art. 3 è attestato in sede di certificazione di abitabilità e di agibilità, effettuata ai sensi dell’art. 11 della LR 52/1999.».

 

Art. 3 Inserimento del Titolo I bis nella LR 47/1991

1. Dopo l’art. 5 della LR 47/1991, da ultimo modificato dall’art. 2 della presente legge, è inserito il seguente titolo:

«TITOLO I bis - Procedimento per la concessione dei contributi diretti a favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.

Art 5 bis Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili

1. Alla concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 2 provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo.

2. I comuni possono associarsi per l’esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all’art. 4, comma 2.

3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell’atto associativo disciplinano, tra l’altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all’art. 5 quater. Per quanto non previsto dall’atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l’ente responsabile della gestione associata.

4. I comuni che partecipano all’associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicità ai procedimenti per la concessione dei contributi.

5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione associata di cui al comma 2 può accedere ai contributi della LR n. 40 del 2001 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi.

Art.5 ter Interventi ammessi al contributo

1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti:

a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti;

b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a).

Art.5 quater Regolamento regionale relativo alle domande di contributo

1. Al fine di assicurare l’omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parità di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all’art. 5 ter, con regolamento, da approvarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente art., sono disciplinati:

a) criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione:

1) alla gravità della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non deambulanti;

2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo;

3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;

b) criteri e modalità di quantificazione del contributo massimo

erogabile a ciascun richiedente, in relazione

1) al costo complessivo dell’intervento;

2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilità finanziarie;

c) modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.».

 

Art. 4 Inserimento dell’art. 10 bis nella LR 47/1991

1. Dopo

l’art. 10 della LR 47/1991è aggiunto il seguente:

«Art.10 bis Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della legge 13/1989

1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 13/1989 alla data del 1 marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell’art. 10 della legge 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate.

2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del presente art..

3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartirà il fondo speciale di cui all’art. 10 della legge 13/1989, con decreto del dirigente competente, la Regione approva un’altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidità parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 13/1989 alla data del 1 marzo 2003.

4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse già richieste allo Stato ai sensi dell’art. 10 della legge 13/1989 quando lo Stato ripartirà il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo art. 10 della legge 13/1989.

5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla legge 13/1989.»

 

Art. 5 Inserimento dell’art. 10 ter nella LR 47/1991

1. Dopo

l’art. 10 bis della LR 47/1991,introdotto dall’art.

4 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«Art.10 ter Norma transitoria relativa ai procedimenti di cui al Titolo I bis

1. In fase di prima attuazione del procedimento di cui al Titolo I bis, il termine per la presentazione delle domande di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili è fissato al 31 dicembre 2004.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’art. 5 quater, cessano di avere efficacia gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 13/1989 per i nuovi procedimenti di concessione di contributi concernenti l’eliminazione di barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili.».

 

Art. 6 Sostituzione dell’art. 11 della LR 47/1991

1. L’

art. 11 della LR 47/1991è sostituito dal seguente:

«Art.11 Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al Titolo I bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unità previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all’art. 9 della LR 72/1997 così come modificato dall’art. 18 della LR 9 dicembre 2002, n. 42.

2. Il programma finanziario di cui all’art. 9, comma 4 della LR 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all’art. 5.

3. Per gli interventi di cui al Titolo I bis è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

4. Per l’anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell’art. 10 bis, comma 1 è stanziata la somma di euro 4.000.000 per l’anno 2004.

5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

anno 2004

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per euro 4.000.000;

- in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per euro 4.000.000;

anno 2005

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per euro 2.000.000;

- in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per euro 2.000.000;

anno 2006

- in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per euro 2.000.000;

- in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilità - spese correnti», per euro 2.000.000.

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

 

 

 

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