...i ristoranti

Per i ristoranti la norma prescrive il requisito della visitabilità, che rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa della struttura, dell’edificio o delle unità immobiliari, un livello che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Quindi tali strutture devono essere accessibili in tutti gli spazi comuni e in una parte degli spazi destinati alle attività prevalenti.

Ad esempio, non è previsto che siano accessibili tutte le zone di un ristorante, quello che si richiede è che una parte lo sia e che per posizione, dimensionamento ed attrezzature si tenga conto di determinati standard progettuali.

Cosa richiede la normativa  e in quali casi vi è l’obbligo

Il requisito della visitabilità  è soddisfatto quando almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita anche la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti.
L’obbligo vige in caso di nuova edificazione, in caso di ristrutturazione e in caso di qualsiasi opera edilizia per la parte oggetto di intervento;  infine nei casi di mutamento di destinazione d’uso.


La normativa indica inoltre che nei locali per la ristorazione almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Inoltre deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Come soddisfare il requisito
Per i percorsi orizzontali, gli ingressi, i percorsi di collegamento verticale, le singole unità ambientali, le parti comuni e di servizi resta come riferimento il DM 236/89
(punti 4.1, 4.2 e 4.3).
Il DM 236 contiene sia i criteri di progettazione per l’accessibilità di unità ambientali e componenti  che le relative specifiche dimensionali.
Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo. Le soluzioni tecniche contenute all'art. 9 sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e sono quindi accettabili. Il professionista abilitato può proporre soluzioni alternative alle specifiche tecniche purché siano rispondenti ai criteri di progettazione. In tal caso la dichiarazione di conformità di cui alla legge 13 (art. 1 comma 4)  dovrà essere accompagnata da una relazione grafica illustrativa che dimostri l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
 

Consigli per la fruibilità, il comfort e la sicurezza

Chi progetta dovrà tenere presente che l’accessibilità di uno spazio concorre alla qualità complessiva dell’opera e che è preferibile che le soluzioni siano orientate ad un approccio progettuale di tipo universale evitando di creare spazi e servizi “dedicati” ai soli clienti con disabilità.
Uno dei temi più critici da affrontare è quello di trovare il giusto spazio per il bagno e l’antibagno affinché siano accessibili. Oggi non c’è un unico riferimento planimetrico per realizzare un bagno accessibile e il vecchio schema grafico di 180 x 180 cm è da considerarsi superato. Quindi i bagni accessibili possono avere dimensioni e allestimenti diversi purché rispettino sia le prestazioni che gli standard indicati dalle normativa. In caso di adeguamenti e di spazi contenuti vi è la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative ed è disponibile un’ampia casistica di bagni minimi idonei.

Un capitolo a parte va riservato alla scelta degli arredi. Ad esempio, il bancone di un bar dovrà essere accessibile almeno in una sua parte, quindi dovrà risultare comodamente raggiungibile e avere un’altezza di 90 cm. Lo stesso dicasi per la cassa.

Per i tavoli, i top rialzati, le sedie e gli sgabelli, è sempre utile prevedere più possibilità, in relazione alla diversità umana (altezza, equilibrio, forza).

Ad esempio, per permettere ad una persona su sedia a ruote di utilizzare i tavoli questi devono avere lo spazio libero sottostante che non impedisca l’avvicinamento completo ad una sedia a ruote, anche i tavoli troppo bassi o troppo alti rischiano di impedire il loro comodo utilizzo. Un’altezza media standard del piano superiore del tavolo può essere di 75 – 80 cm, ma ciò che conta è anche l’altezza libera sottostante che dovrebbe essere almeno di 72,5 cm per permettere l’accosto di una sedia a ruote manuale.

I locali che hanno solo tavoli rialzati e sgabelli alti non consentono un comodo utilizzo del servizio a chi è su sedia a ruote e neppure a chi ha una disabilità fisica. Anche i sedili fissi hanno analoghi problemi di usabilità. Per questo motivo è sempre meglio prevedere un certo numero di tavoli e sedie di tipo standard.

In sostanza l’accessibilità non è fatta solo di un corretto dimensionamento di spazi, ma è anche legata alla scelta e alla disposizione degli arredi. Si rimanda a questo proposito ai due articoli di riferimento del DM 236/89.

Appendice normativa
(dal D.M. 236/89)

Art. 4.1.4 - Arredi Fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie.

In particolare:

  • i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi;
  • nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
  • eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
  • ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.

(Per le specifiche vedi 8.1.4).

Art. 8.1.4 - Arredi fissi

Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).
La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza.
In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0.70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4.00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.
A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.

  Come dovrebbero essere...

Ristoranti Stabilimenti balneari Servizi pubblici Case Scuole Spazi urbani
Condomini Luoghi di lavoro Luoghi culturali Parchi pubblici Strutture ricettive Impianti sportivi

 

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