Risoluzione Consiglio UE

Risoluzione del Consiglio e dei Rappresentanti del Governo degli Stati membri riuniti in sede di consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA ED I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo “Parità di opportunità per i disabili - Una nuova strategia della Comunità europea nei confronti dei disabili”; 

considerando che i disabili costituiscono una fascia rilevante della popolazione della Comunità e che, come gruppo, essi devono far fronte ad una serie di ostacoli che impediscono loro di conseguire la parità di opportunità, l'indipendenza e la piena integrazione economica e sociale;

considerando che il rispetto dei diritti umani è un principio fondamentale degli Stati membri sancito dall'articolo F.2 del trattato sull'Unione europea;

considerando che il principio della parità di opportunità per tutti, compresi i disabili, rappresenta un valore fondamentale condiviso da tutti gli Stati membri; che tale principio implica l'eliminazione delle discriminazioni negative nei confronti dei disabili e il miglioramento della loro qualità di vita; che l'accesso ai sistemi d'istruzione e formazione ordinari, se opportuno, può svolgere un ruolo importante ai fini di una valida integrazione nella vita economica e sociale;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri nel Consiglio europeo riunitosi a Strasburgo il 9 dicembre 1989,

proclama, tra l'altro, al punto 26:

26. Ogni persona handicappata, a prescindere dall'origine e dalla natura dell'handicap, deve poter beneficiare di concrete misure aggiuntive intese a favorire l'inserimento sociale e professionale. Tali misure devono riguardare la formazione professionale, l'ergonomia, l'accessibilità, la mobilità, i mezzi di trasporto e l'alloggio, e devono essere in funzione delle capacità degli interessati”; 

considerando che, nella sua raccomandazione del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, il Consiglio ha esortato gli Stati membri a prendere tutte le misure atte ad assicurare eque opportunità per i disabili nel campo dell'occupazione e formazione professionale, inclusa la formazione iniziale, nonché il riadattamento e il reinserimento;

considerando che la libera circolazione delle persone deve essere garantita in base alla normativa comunitaria in vigore a favore di tutti i cittadini dell'Unione europea, inclusi i disabili e coloro che sono responsabili per i disabili;

considerando che l'obiettivo generale delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili, adottate dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1993, è di offrire ai disabili la possibilità di esercitare gli stessi diritti e di far fronte agli stessi obblighi degli altri; 

considerando che dette norme esigono un impegno a tutti i livelli sia negli Stati che nell'ambito della cooperazione internazionale per promuovere il principio della parità di opportunità per i disabili;

considerando che nel Libro bianco “Politica sociale europea — Uno strumento di progresso per l'Unione”, adottato il 27 luglio 1994, la Commissione afferma che intende elaborare un adeguato strumento che faccia propri i principi delle norme standard delle Nazioni Unite in materia di parità di opportunità per i disabili;

considerando che, sebbene la responsabilità in questo campo spetti agli Stati membri, la Comunità europea può fornire un contributo, promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendo lo scambio e la diffusione delle migliori prassi nella Comunità e nell'ambito delle politiche e attività delle stesse istituzioni e organi della Comunità;

considerando che gli obiettivi indicati in questa risoluzione sulla parità di opportunità per i disabili e la cessazione delle discriminazioni negative non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato membro di stabilire proprie norme e disposizioni per conseguire detti obiettivi, in base al principio di sussidiarietà e nella misura consentita dalle risorse della società:

 

I. RIAFFERMANO IL LORO IMPEGNO PER QUANTO CONCERNE:

  1. i principi e i valori che sono alla base delle norme standard delle Nazioni Unite relative alla parità di opportunità per i disabili;
  2. le idee alla base della risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 aprile 1992 su una coerente politica per il riadattamento dei disabili;
  3. il principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili, e il principio di evitare o eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sulla menomazione.

 

II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

1. a valutare se le pertinenti politiche nazionali tengano conto in particolare dei seguenti orientamenti:

  • consentire ai disabili, compresi quelli colpiti da gravi menomazioni, di far parte della società, tenendo nel contempo in debito conto i bisogni e gli interessi dei loro familiari e delle persone che li assistono;
  • integrare la prospettiva della menomazione nella formulazione della politica di tutti i settori pertinenti;
  • consentire ai disabili di partecipare pienamente alla vita sociale rimuovendo gli ostacoli che vi si oppongono;
  • educare l'opinione pubblica ad apprezzare le capacità dei disabili e le strategie basate sulla parità di opportunità;

2. a promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti dei disabili nell'attuazione e nel controllo di politiche ed azioni pertinenti della Comunità a loro beneficio.

 

III. INVITANO LA COMMISSIONE:

  1. a tener conto, se opportuno, e nel quadro delle disposizioni del trattato, dei principi enunciati nella presente risoluzione in ogni pertinente proposta che essa presenti in materia di legislazione, di programmi o di iniziative comunitarie;
  2. a promuovere - di concerto con gli Stati membri e con organizzazioni non governative di disabili e operanti a favore di disabili - lo scambio di informazioni ed esperienze utili, riguardanti in particolare politiche innovative e buone prassi;
  3. a presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri sui progressi conseguiti e sugli ostacoli incontrati nell'applicazione della presente risoluzione;
  4. a tener conto dei risultati della valutazione del programma HELIOS II in sede di esame se sia opportuno presentare proposte per darvi seguito.

 

IV. INVITANO LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DELLA COMUNITÀ:

1. a contribuire alla realizzazione dei principi summenzionati nel contesto delle proprie politiche ed  attività