...le strutture ricettive


Per la definizione di "struttura ricettiva" si rimanda al DLgs 23 maggio 2011 n. 79.
Di esse si parla specificamente nell'Art. 5 del DM n. 236/89, senza riferimenti alla suddivisione in

  • alberghiere
  • paralberghiere
  • extralberghiere
  • all'aperto

e pertanto tutte, senza eccezioni, sono oggetto della norma.

Cosa dice 

La legge prevede che tutte le parti e servizi comuni di una struttura ricettiva (Hall, Area soggiorno e svago, Bar, Ristorante, Servizi igienici, Ascensori, ecc.) e un determinato numero di stanze debbano essere accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Le stanze accessibili

Quante

Minimo 2 stanze accessibili ogni 40 stanze o frazione di 40. 
Ad es., una struttura con 30 stanze deve averne minimo due pienamente accessibili; una struttura con 50 stanze deve averne almeno 4, con 85 stanze almeno 6 e così via.

Dove

Preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile. 
Se le stanze non dispongono di servizi igienici, ne va previsto almeno 1, accessibile, vicino e sul suo stesso piano.  

Come

Una stanza accessibile deve avere:

  • arredi
  • servizi
  • percorsi
  • spazi di manovra

che permettano, a chi usi la sedia a ruote, di muoversi agevolmente.

La legge inoltre non obbliga, ma suggerisce (dice infatti "è opportuno") che tutte le stanze siano dotate di un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme. 

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità. 

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici. 

(omissis) 

4.1.2. Pavimenti. 

I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli. 

Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. 

Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato. 

Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni. 

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate. 

(Per le specifiche vedi 8.1.2).

 

4.1.3. Infissi esterni. 

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. 

I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. 

Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. 

(Per le specifiche vedi 8.1.3).

(omissis) 

8.2.2. Pavimentazioni. 

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. 

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6-81, sia superiore ai seguenti valori: 

- 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

- 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. 

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. 

Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. 

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

8.1.3. Infissi esterni. 

L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. 

Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

 

Validità

Dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall?entrata in vigore delle legge previsti dall'art. 1, comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1 (Circolare n. 1669/89

  Come dovrebbero essere...

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