Provincia di Trento - L.P. 7 gennaio 1991 n. 1

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di trento

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto della legge

1. Le disposizioni della presente legge sono rivolte all’eliminazione delle barriere architettoniche nella provincia di Trento, al fine di assicurare ai portatori di minorazione una migliore vita in relazione, attraverso:

a) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;

b) gli interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici pubblici ed aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;

c) gli interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici privati;

d) la disciplina dell’organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie.

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono portatori di minoranze i soggetti che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali e psichiche, di natura permanente o temporanea, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico, nonché dei mezzi di locomozione e dei mezzi di trasporto al pubblico.

3. Si intende per spazio aperto al pubblico ogni edificio o spazio recinto in cui l’accesso, subordinato o meno a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso.

 

Art. 2. Ufficio provinciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge è autorizzata l’istituzione, nell’ambito del servizio lavori pubblici degli Enti locali, di un ufficio, in aggiunta a quelli stabiliti dall’art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni.

 

Capo II - Disposizioni edilizie

Art. 3. Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge nonché quelle di cui al “DPR 24 luglio 1996, n. 503” per gli edifici pubblici e le prescrizioni tecniche del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche previste dall’art. 4, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

 

Art. 4. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal “DPR 24 luglio 1996, n. 503”, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle normali norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l’accesso agli spazi di utilizzo comune.

5. Le prescrizioni tecniche do cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edificio che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

 

Art. 5. Altri interventi edilizi

1. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, si applicano anche agli interventi edilizi diversi da quelli previsti dal medesimo art. 4, assoggettati a concessione, ad autorizzazione ovvero alla presentazione della relazione di cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente allo specifico intervento progettato.

2. La modifica di destinazione d’uso di immobili, finalizzata ad un pubblico utilizzo, è subordinata all’accertamento, in sede di rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte del sindaco, dell'accessibilità dell’immobile stesso, da parte dei portatori di minoranze, ivi compresa la realizzazione di parcheggi nelle zone antistanti e retrostanti l’accesso.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata e residenziale privata.

 

Art. 6. Deroghe

1. Negli interventi di ristrutturazione le prescrizioni tecniche di cui all’art. 4, commi 1 e 2 sono derogabili, per obiettive ragioni tecniche connesse con gli elementi strutturali o impiantistici dell’opera, su autorizzazione del sindaco, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli Enti locali, rilasciato sulla base di criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta provinciale.

1 bis. Negli altri interventi edilizi di cui all’art. 5 le prescrizioni tecniche di cui all’art. 4, commi 1 e 2, sono derogabili, su autorizzazione del sindaco in sede di rilascio della concessione o dell’autorizzazione, previo parere favorevole del servizio lavori pubblici degli Enti locali rilasciato sulla base di criteri individuati dalla Giunta provinciale, oltre che per quanto previsto dal comma 1, anche per obiettive ragioni strettamente connesse ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) eccessiva complessità tecnica ed onerosità economica dell’intervento di adeguamento;

b) impossibilità di realizzare l’intervento di adeguamento senza compromettere la funzionalità della struttura in relazione alla tipologia dell’attività ivi esercitata..

 

Art. 7. Verifica in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità

1. Il sindaco, per poter rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell’art. 221 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della presente legge.

2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell’immobile una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato.

3. Qualora risulti la difformità anche parziale da quanto previsto dalla presente legge, il sindaco non rilascia la licenza ed applica le sanzioni di cui all’art. 22.

 

Capo III - Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici esistenti e da altri luoghi

Art. 8. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti

1. Al fine di procedere alla rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico esistenti, la Giunta provinciale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige:

a) individua le tipologie degli edifici e degli spazi che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche anche sulla base delle normative tecniche vigenti in materia;

b) definisce le modalità e i termini per la ricognizione in via prioritaria degli edifici pubblici, nonché di quelli privati aperti al pubblico e degli spazi aperti al pubblico esistenti in provincia che richiedono la rimozione delle barriere architettoniche;

c) definisce la misura delle agevolazioni da concedere ai privati proprietari interessati per la rimozione delle barriere architettoniche comunque nella misura massima del 50% della spesa ammessa.

2. Entro il 31 dicembre 2001 i privati proprietari degli edifici e degli spazi ricadenti nelle tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a rimuovere le barriere architettoniche ovvero a presentare domanda per la concessione delle agevolazioni. La presentazione della domanda sospende l’obbligo di rimozione delle barriere architettoniche fino all’inizio degli interventi da realizzare in applicazione del comma 3.

3. Sulla base della ricognizione di cui alla lettera b) del comma 1 e delle domande presentate, la Provincia individua gli interventi da realizzare, le priorità per il finanziamento degli stessi e i termini per il completamento dei lavori.

4. Gli Enti pubblici assicurano, nell’ambito di propri programmi, la priorità agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà per gli spazi aperti al pubblico.

 

Art. 9. Rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti

1. Per la rimozione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti si applicano le norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni.

 

Art. 10. Eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089

1. Per interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l’immobile sia sottoposto a vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell’autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessario, apposite prescrizioni.

2. In caso di mancata comunicazione del provvedimento entro il termine di 90 giorni, gli interventi si intendono assentiti.

3. L’autorizzazione può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela.

4. Il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all’edificio in sé o al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda.

5. Nei casi di impossibilità di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione mezzi e modalità per garantire la visibilità da parte delle persone portatrici di minorazione.

 

Art. 11. Campeggi, villaggi turistici e stabilimenti balneari

1. I campeggi, i villaggi turistici e gli stabilimenti balneari devono garantire la loro visibilità, accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di minorazione.

 

Art. 12. Rifugi alpini ed escursionistici

1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi alpini di cui alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), come da ultimo modificata dall’art. 25 del provvedimento legislativo concernente “Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998”. Le medesime norme si applicano agli interventi edilizi riguardanti i rifugi escursionistici di cui alla legge provinciale n. 8 del 1993, ad esclusione di quelli non serviti da strade transitabili con mezzi meccanici o da funivie.

 

Art. 13. Parchi naturali e zone di interesse naturalistico ed archeologico

1. La Provincia promuove l’adeguamento dei percorsi di visita ai parchi naturali ed alle zone di interesse naturalistico ed archeologico, al fine di consentire la visibilità da parte dei soggetti portatori di minorazione.

 

Art. 14. Circolazione sulle strade forestali

1. Sulle strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco, il transito dei veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione non è subordinato al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall’art. 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, purché i veicoli stessi siano muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

 

Capo IV - Interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e dagli spazi aperti al pubblico

Art. 15. Piani di intervento

1. La Giunta provinciale adotta piani di intervento finalizzati all’eliminazione, da parte dei proprietari, delle barriere architettoniche degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico nonché dagli spazi aperti al pubblico.

2. I piani, elaborati sulla base di criteri di priorità e funzionalità, hanno durata triennale e possono essere aggiornati annualmente.

3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo nonché la documentazione da allegare alle medesime.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, la Giunta provinciale con propria deliberazione determina i casi di ammissibilità, la misura dell’agevolazione fino alla concorrenza dell’intera spesa ammessa, le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni stesse.

 

Capo V - Interventi finanziari per l’eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati

Art. 16. Agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche in edifici privati la Provincia autonoma di Trento può concedere somme, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta provinciale. Nell’ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l’ammissione alle agevolazioni finanziarie.

2. Fino all’entrata in vigore delle nuove norme in materia di promozione delle autonomie e di attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di semplificare il procedimento amministrativo, per l’ottenimento delle agevolazioni per la realizzazione di opere direttamente finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, gli interessati presentano domanda direttamente alla Provincia autonoma di Trento.

3. Non sono ammissibili ai benefici previsti dal presente articolo gli interventi da realizzare in edifici di proprietà dell’I.T.E.A.

 

Art. 17. Procedure per l’ottenimento delle agevolazioni

1. Per l’ottenimento delle agevolazioni previste dall’art. 16, gli interessati presentano domanda al sindaco del comune in cui è sito l’immobile, con l’indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista, entro i termini stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Alle domande è allegata la documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Il sindaco, entro i 30 giorni successivi

alla scadenza del termine di cui al comma 1, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili indicate secondo l’ordine di priorità, e trasmette copia delle stesse alla Provincia.

4. La Giunta provinciale assegna ai comuni somme per la copertura del fabbisogno di cui al comma 3, sulla base dei criteri stabiliti con propria deliberazione.

5. Le modalità di erogazione, da parte della

Provincia ai comuni e dai comuni ai beneficiari, sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

 

Capo VI - Disposizioni ed interventi in materia di trasporti

Art. 18. Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

1. La Provincia promuove l’adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentire l’utilizzo da parte dei soggetti portatori di minorazione.

2. L’adeguamento viene perseguito tramite l’adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l’adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

2 bis. Il rinnovo dei mezzi di trasporto pubblici urbani viene effettuato acquisendo mezzi in grado di essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità motorie.

3. I programmi di investimento dei servizi di trasporto vengono redatti tenuto conto delle proposte formulate dall’ufficio di cui all’art. 2.

 

Art. 19. Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione

1. La Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente ovvero rimborsare a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l’adattamento di veicoli a motore, guidati da soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto, in funzione delle minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come rispettivamente modificati dagli articoli 185 e 186 del DPR 16 settembre 1996, n. 610. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere contributi per l’acquisto di veicoli a motore, ai fini dell’adattamento per essere guidati da soggetti portatori di minorazione oppure da terzi ma destinati in via prevalente al trasporto, in forma privata, di portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida e conviventi con i medesimi terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per i veicoli di serie già dotati di opportuni servomeccanismi e che non necessitano di ulteriore adattamento. Qualora la differenza di prezzo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice sia quantificabile, la relativa somma può essere ammessa a rimborso ai sensi del comma 1.

3. I soggetti portatori di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, che non si avvalgono dei benefici di cui ai precedenti commi, possono richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto relativo ad un veicolo intestato a persona convivente, da loro stessi individuato quale mezzo di trasporto di più frequente uso.

4. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell’ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l’accesso agli interventi stessi. Il contributo per l’acquisto dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 non può superare il 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

5. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a soggetti idonei, contributi per l’acquisto di mezzi ed attrezzature per l’insegnamento finalizzato al conseguimento della patente A, B, C speciale, fino alla totale copertura della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di criteri e modalità stabiliti con apposita deliberazione.

 

Art. 20. Servizi di trasporto e di accompagnamento

1. La Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione.

2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l’utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.

3. I requisiti necessari per l’espletamento del servizio di cui ai commi 1 e 2, sono determinati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

4. I criteri per la determinazione della misura della partecipazione provinciale alla spesa derivante da quanto previsto ai commi 1 e 2, nonché le modalità di compartecipazione degli utenti alla spesa stessa, vengono individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le quote di compartecipazione degli utenti alla spesa sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate al bilancio provinciale.

6. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni, sugli importi da corrispondere a fronte di prestazioni disciplinate da convenzioni e fornite da soggetti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.

 

Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 concernente “Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada”

1. Al comma 1 dell’art. 24 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 sono aggiunte le parole: “nonché nell’art. 20 della legge provinciale concernente “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento””.

2. Nella prima applicazione del presente articolo, la Giunta provinciale provvede alle necessarie integrazioni del piano unitario previsto dall’art. 24, comma 1, della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

 

Capo VII - Disposizioni finali, finanziarie e transitorie

Art. 22. Sanzioni

1. Per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, eseguiti in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano, sempreché non siano irrogabili le sanzioni dell’acquisizione al patrimonio pubblico ovvero della demolizione e rimessa in pristino, previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, le sanzioni di cui ai commi seguenti.

2. Il sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco ne ordina l’esecuzione.

4. Per l’esecuzione dei provvedimenti del sindaco previsti ai commi 2 e 3, ivi compreso l’eventuale recupero delle somme per le spese sostenute, si applicano le norme e le procedure della vigente disciplina urbanistica.

4 bis. Nel caso di mancata rimozione delle barriere architettoniche o di mancata presentazione della domanda ai sensi dell’art. 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al quattro per mille del valore catastale dell’immobile. La sanzione viene nuovamente applicata, aumentata del 50%, quando non si sia provveduto alla rimozione delle barriere entro un anno dal precedente provvedimento sanzionatorio.

4 ter. Le sanzioni di cui al comma 4 bis, con l’esclusione di quelle relative ad immobili di proprietà comunale, sono comminate dal sindaco con le modalità del titolo X - come da ultimo modificato dall’art. 66 del provvedimento legislativo concernente “Misure collegate con l’assestamento del bilancio per l’anno 1998” - della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), in quanto applicabile. I relativi proventi sono introitati al bilancio comunale e destinati ad interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

4 quater. Le sanzioni di cui al comma 4 bis relative agli immobili di proprietà comunale sono comminate dalla Provincia secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dal DLgs 13 luglio 1994, n. 480. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione di cui all’art. 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di urbanistica. I relativi proventi sono introitati al bilancio provinciale e destinati ad interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Art. 23. Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta provinciale sentita la Commissione legislativa competente in materia di barriere architettoniche e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Art. 24. Attuazioni di spesa

1. Per i fini di cui all’art. 19 sono utilizzate le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all’art. 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12, intendendosi sostituito il riferimento all’art. 10 della citata legge provinciale n. 12 del 1981 con quello all’art. 19 della presente legge.

2. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 si utilizza una quota del fondo provinciale per i trasporti pubblici, di cui all’art. 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 15 e 16.

 

Art. 25. Copertura oneri

1. Al maggior onere, valutato nell’importo di Lire 12.000.000, derivante dall’applicazione dell’art. 2, a carico dell’esercizio finanziario 1991, si fa fronte mediante l’utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale “Amministrazione generale”, programma “Amministrazione generale”, area di attività “Personale in attività di servizio ed in quiescenza” del bilancio pluriennale 1990- 1992 di cui all’art. 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l’art. 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

Art. 26. Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l’esercizio finanziario 19090, di cui all’art. 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, sono apportate le seguenti variazioni: (in milioni di lire)

in diminuzione

Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24) art. 122 - Miglioramenti economici al personale della Provincia e degli enti collegati

cod. mecc. 1119021232 1991 - 12 1992 - 12

in aumento

Cap. 12200 - Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituti speciali capitoli

cod. mecc. 1112110101 1991 + 12 1992 + 12

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1990- 1992, di cui all’art. 14 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 9, come modificato con l’art. 7 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 25, le somme di cui all’art. 25 sono portate in diminuzione delle “Spese per leggi in programma” ed in aumento delle “Spese per leggi operanti” nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 1 del medesimo art. 25.

 

Art. 27.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12;

b) art. 45 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2;

c) art. 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22;

d) legge provinciale 21 novembre 1988, n. 40;

e) legge provinciale 27 agosto 1990, n. 27.

2. Tutte le altre norme in vigore si applicano in quanto compatibili con la presente legge.

3. Continuano ad applicarsi le norme di cui al comma 1 per le domande di contributo presentate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto al comma 4 dell’art. 16.

4. Fino all’adozione delle deliberazioni di fissazione dei limiti di reddito, dei criteri e delle modalità, di cui all’art. 19, commi 5 e 6, continuano ad applicarsi quelli stabiliti con la deliberazione di cui all’ultimo comma dell’art. 10 della legge provinciale 27 luglio 1981, n. 12.

 

Art. 28. Norme transitorie

1. La presente legge non si applica alle procedure ed ai rapporti giuridici instaurati prima della sua entrata in vigore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.