Regione Lazio - L.R. 18 aprile 2000 n. 25

Tutela delle aree di particolare interesse pubblico per la presenza di attività teatrali

Art. 1. Finalità

1. La Regione considera il teatro un bene culturale e riconosce nelle attività teatrali, dato il carattere ed il valore sociale delle stesse, la funzione di valorizzazione, nonché di qualificazione, della realtà territoriale in cui operano.

2. In armonia con quanto previsto al comma 1, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione, promuove la tutela e la salvaguardia dell’integrità di quelle aree che, per la presenza di immobili destinati all’esercizio di attività teatrali, assumono un particolare interesse pubblico per la funzione sociale, economica e culturale che le stesse attività ricoprono.

 

Art. 2. Piano di individuazione delle aree

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all’articolo 1, i comuni possono redigere un piano nel quale sono individuate le aree di cui all’articolo 1 e possono imporre sugli immobili previsti dal medesimo articolo un vincolo di destinazione all’esercizio dell’attività teatrale.

2. Nel prevedere il vincolo di cui al comma 1, i comuni:

a) considerano prioritariamente gli immobili:

1) situati all’interno dei centri storici di cui alle zone A e B ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;

2) destinati all’esercizio di attività teatrali realizzate e promosse da enti o associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

b) accertano la connessione esistente tra destinazione degli immobili ed interesse pubblico dell’area, tenendo conto, in particolare:

1) che l’immobile è destinato all’esercizio delle attività teatrali di cui alla lettera a), numero 2), da almeno 3 anni;

2) la compatibilità dell’esercizio dell’attività teatrale con le caratteristiche dell’area;

3) gli effetti economici, diretti ed indiretti, che l’esercizio dell’attività teatrale determina nella relativa area, anche in considerazione dello sviluppo e della valorizzazione dell’area stessa;

4) la maggiore visibilità e prestigio dell’area a seguito della popolarità che l’attività teatrale riveste presso il pubblico e la stampa.

 

Art. 3. Vincolo di destinazione

1. Gli immobili sottoposti al vincolo di cui all’articolo 2, non possono essere adibiti ad un uso diverso dall’esercizio dell’attività teatrale senza l’autorizzazione del comune.

2. Il comune, previa richiesta da parte dei soggetti interessati, può rilasciare l’autorizzazione qualora vengano meno i presupposti per l’apposizione del vincolo di cui all’articolo 2.

 

Art. 4. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

 


4 dicembre 1989 n. 74  | Circolare 31 ottobre 1996 n. 3773 LR 18 aprile 2000 n.25 | DGR 27 marzo 2001 n.424

 

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