Regione Lombardia - L.R. 20 febbraio 1989 n. 6

Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso - percettive, nonché delle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.

 

Art. 2. Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

 

Art. 3. Definizione di barriera architettonica e localizzativa

1. Ai fini della presente Legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. Ai fini della presente Legge per barriera localizzativa s’intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

 

Art. 4. Progettazione e modalità di attuazione delle opere edilizie. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell’ambiente costruito e consentire l’installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità rispetto alle diverse esigenze degli utenti.

 

Art. 5. Campo di applicazione

1. Le norme della presente Legge di applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;

d) le aree ed i percorsi pedonali urbani, nonché i parcheggi;

e) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;

h) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti.

 

Art. 6. Prescrizioni tecniche di attuazione

1. Al fine di specificare ed integrare le disposizioni del DPR 27 aprile 1978, n.  384, l’allegato, che fa parte integrante della presente Legge, prevede le prescrizioni tecniche di attuazione da osservarsi nella progettazione, nell’esecuzione e nel controllo degli ambienti, degli edifici e delle strutture comprese nel campo di applicazione di cui al precedente art. 5.

 

Art. 7. Organismo tecnico-scientifico

1. Per rispondere alle esigenze di adattabilità dell’ambiente, gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni dell’allegato sono deliberate dalla Regione avvalendosi anche delle proposte di un organismo tecnico-scientifico permanente, nominato entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto da:

a) 1 funzionario del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia residenziale;

b) 1 funzionario del Settore Assistenza e Sicurezza sociale;

c) 1 funzionario del Coordinamento per il territorio;

d) 1 funzionario del Settore Trasporti e Mobilità

e) 1 funzionario Settore Sanità e Igiene;

f) 3 esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

2. L’organismo tecnico-scientifico di cui al comma precedente ha sede presso il Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale della Giunta Regionale.

3. Le funzioni di coordinatore dell’organismo sono svolte dal funzionario di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

4. L’organismo tecnico-scientifico osserva e valuta i risultati derivanti dall’ap­plicazione della presente Legge, formula proposte e svolge funzioni consultive in ordine agli interventi amministrativi e legislativi della Regione nella materia disciplinata dalla Legge stessa, ai fini dell’attività di orientamento e d’indirizzo della Regione nei confronti dei Comuni e degli altri Enti locali per gli adempimenti di rispettiva competenza.

5. Per l’esercizio delle proprie funzioni l’organismo si avvale della collaborazione del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, nonché, ove necessario, di altri servivi della Giunta Regionale interessati all’applicazione della presente Legge.

 

Art. 8. Censimento degli immobili ed edifici pubblici

1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative.

2. Il censimento di cui al comma precedente è delegato ai Comuni, sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta Regionale entri sei mesi dall’entrata in vigore della presente Legge; il censimento, oltre alle proprietà del Comune, riguarda gli immobili di proprietà della Regione, delle Province e di altri Enti locali.

3. Ai fini del censimento degli immobili di proprietà dello Stato e delle Amministrazioni autonome, la Giunta Regionale promuove le necessarie intese con gli enti proprietari degli immobili stessi.

4. I dati del censimento sono utilizzabili ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 32, comma 21 e 22, della legge 28 febbraio 1986, n.  41.

 

Art. 9. Atti di programmazione regionale e interventi legislativi

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, anche di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari - dell’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e localizzative in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico di persone di sua competenza.

2. La Regione dispone, nelle materie di propria competenza, la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per l’adeguamento in conformità alle disposizioni della presente Legge degli spazi, degli edifici, delle strutture esterne e di servizio, dei luoghi di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto pubblico di persone e delle relative strutture fisse.

3. La programmazione, i tempi e le procedure di concessione dei contributi e di attuazione degli interventi, nonché l’entità delle risorse finanziarie regionali, sono disposti con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

Art. 10. Atti di programmazione comunale e provinciale

1. Le leggi di cui al comma 3 del precedente art. 9 dovranno prevedere che i Comuni singoli o associati e le Province predispongono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi stesse, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell’art. 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n.  41, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative per le strutture e costruzioni di rispettiva competenza, con l’indicazione degli interventi prioritari.

 

Art. 11. Revoca di contributi

1. I contributi regionali concessi per la realizzazione, la ristrutturazione o il recupero di costruzioni, opere o strutture di cui al precedente art. 5, sono revocati dalla Regione o dagli Enti locali delegati, qualora la realizzazione degli interventi sia difforme dalle disposizioni della presente Legge o dell’allegato, ovvero dal progetto approvato.

2. I contributi revocati ai sensi del precedente comma 1 sono acquisiti al bilancio regionale.

 

TITOLO II - Disposizione in materia urbanistica e per l’edilizia residenziale pubblica

Art. 12. Disposizioni generali

1. Il presente titolo detta norme in materia urbanistica da osservarsi per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative alle nuove costruzioni ed agli interventi sugli edifici esistenti come definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457.

2. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente Legge i loro strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nonché i regolamenti edilizi e di igiene, introducendo eventuali ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli articoli 1 e 2 della presente Legge.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 19, 20 e 23, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, prevarranno, comunque, sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.

 

Art. 13. Autorizzazione e concessioni a edificare

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12 e dai successivi articoli 14 e 20, le prescrizioni dell’allegato si applicano ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per le costruzioni nuove, nonché per le costruzioni esistenti relativamente ad interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione dell’edilizia e di ristrutturazione urbanistica come definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457.

2. Le prescrizioni di cui ai nn.  2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, e 7 dell’allegato si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria che riguardano specificatamente le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse, salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

3. Ai fini dell’attuazione della presente Legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti, di norma, nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

 

Art. 14. Alloggi di edilizia residenziale abitativa

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.

2. Per visitabilità di un alloggio di intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell’alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n.  6.1.1. dell’allegato.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare nè la struttura, nè la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n.  6.1.2. dell’allegato.

4. L’adattabilità dell’alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stesso alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.

5. L’adattabilità e la visibilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente comma 4 e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

6. Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

 

Art. 15. Oneri di urbanizzazione

1. I Comuni destinano una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative per le opere, edifici ed impianti esistenti di loro competenza.

 

Art. 16. Modifiche alla LR 5 dicembre 1983, n.  91 – omissis

 

Art. 17. Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. Nel caso di ristrutturazione edilizia e di restauro o risanamento conservativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, l’ente gestore provvede a realizzare una quota non inferiore ad 1 alloggio ogni 40 o frazione di 40 con caratteristiche conformi alle prescrizioni dell’allegato, ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

2. Gli alloggi di cui al comma precedente dovranno essere variamente distribuiti all’interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.

3. Salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo art. 18, l’ente gestore, su richiesta dell’assegnatario, provvede a proprie spese alle modifiche per rispondere alle esigenze dell’assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.

 

Art. 18. Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono predisporre entro un anno dall’entrata in vigore della presente Legge un’indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell’abolizione delle barriere architettoniche; i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.

2. Entro l’anno successivo gli enti gestori devono altresì individuare le priorità di esecuzione ed elaborare un programma di intervento esecutivo.

3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alle necessità del richiedente, gli enti gestori devono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabili, o concordare l’assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono a carico dei relativi enti gestori di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 19. Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti

1. Al fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.  457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell’art. 41-quater della legge 17 agosto 1942, n.  1150 e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell’estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l’accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente Legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

 

Art. 20. Concessioni ed autorizzazioni in deroga alla prescrizioni tecniche di attuazione

1. Le concessioni di edificazione per restauro, risanamento conservativo e le autorizzazione per manutenzione straordinaria possono essere motivatamente rilasciata in deroga a quanto previsto dall’allegato, nel caso di:

a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi edilizi coerenti con la finalità della presente Legge;

b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.

2. Ferma restando l’applicazione di quanto previsto al n.  6.6. dell’allegato, le autorizzazioni e le concessioni di edificazione di cui al precedente art. 13 riguardanti ambienti di lavoro destinati alla produzione possono essere motivatamente rilasciate in deroga alle prescrizioni dell’allegato, nel caso di:

a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap di tipo tale da essere di pregiudizio alla sicurezza propria o dei colleghi o degli impianti;

b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore di handicap.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui ai commi precedenti l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto; il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione possono comunque essere subordinati all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle prescrizioni dell’allegato, idonee a garantire l’uso del­l’im­mobile secondo le finalità della presente Legge.

 

Art. 21. Variazione della destinazione d’uso degli immobili

1. Ove il Sindaco intenda assentire, ricorrendo i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, la modifica di destinazione d’uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo, il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione quali di volta in volta richieste della normativa vigente - è subordinato all’accertamento del possesso da parte dell’immobile delle caratteristiche previste dall’allegato della presente Legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

 

Art. 22. Consulenza regionale agli Enti locali

1. Al fine di agevolare l’attuazione della presente Legge, le strutture organizzative centrali e periferiche della Giunta Regionale forniscono agli Enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche ed amministrative inerenti all’esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. L’attività di consulenza è svolta dal Servizio Tecnico Lavori pubblici e dai servizi provinciali del Genio civile mediante personale specificatamente qualificato e, per gli aspetti amministrativi, ove necessario, in collaborazione con i servizi di coordinamento del territorio di cui all’allegato, parte terza, lett. b), della LR 1° agosto 1979, n.  42.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti l’allegato, parte quarta, della LR 1° agosto 1979, n.  42 è modificato come segue:

a) al n.  59, Servizio Tecnico Lavori Pubblici, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente: “- assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità nonché per l’esercizio delle funzioni di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente all’abolizione delle barriere architettoniche”;

b) ai nn.  64-72, Servizi provinciali del Genio civile, dopo il sesto alinea, è aggiunto il seguente: “- assistenza tecnica agli Enti locali nella progettazione e nella realizzazione di opere pubbliche di loro competenza ai fini dell’attuazione della normativa inerente a all’abolizione delle barriere architettoniche”.

 

Art. 23. Integrazione della composizione della Commissione tecnico-ammini­strativa regionale

1. La lettera a) dell’art. 3 della LR 22 novembre 1979, n. 58, modificato dalla LR 24 gennaio 1986, n.  2, è sostituita dalla seguente:

a) “da tutti i dirigenti dei servizi centrali e periferici del Settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, nonché da un funzionario del Servizio tecnico lavori pubblici specificatamente qualificato ed esperto sotto il profilo tecnico sulla eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative”;

 

Art. 24. Sanzioni

1. L’inosservanza delle norme della presente Legge da parte del titolare della concessione edilizia, del committente, del direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) della legge 28 febbraio 1985 n.  47, cui consegue l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

 

TITOLO III – Trasporti

Art. 25. Disposizioni generali

1. Ferma restando l’osservanza delle norme dettate dalla presente Legge in materia urbanistica, le prescrizioni di cui ai nn.  3 e 4 dell’allegato di applicano alle stazioni, alle strutture fisse ed ai mezzi del servizio di trasporto pubblico di persone di competenza regionale secondo le previsioni dei successivi articoli.

 

Art. 26. Interventi sul parco rotabile

1. La Regione persegue l’obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto di superficie, nella misura media annua del 5% della dotazione del parco rotabile, di mezzi dotati di caratteristiche che garantiscano le prestazioni di cui ai nn.  3.2.2., 3.2.3. e 4 dell’allegato, nonché conformi alle normative statali vigenti ai fini dell’omologazione da parte delle amministrazioni competenti.

2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma precedente, i piani pluriennali di investimento di cui alla LR 2 gennaio 1982, n.  1 e successive modificazioni, prevedono la destinazione di risorse finanziarie adeguate per il progressivo adeguamento del parco rotabile, da determinarsi in ciascun piano con riferimento allo sviluppo tecnico-produttivo nel settore.

3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, la Giunta Regionale, con la collaborazione delle associazioni dei gestori dei servizi, porta a conoscenza dei produttori dei mezzi di trasporto e di loro componenti le esigenze dei propri utenti, affinché detti produttori adottino idonee iniziative per lo sviluppo tecnico-produttivo per la realizzazione di mezzi dotati dei sistemi di cui al precedente comma 1.

4. I finanziamenti della Regione per l’attuazione degli scopi di cui al presente articolo e di cui al successivo art. 28 sono comunque concessi nell’ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie previste nei bilanci annuali dei singoli esercizi finanziari.

 

Art. 27. Servizio di trasporto sotterraneo metropolitano

1. La concessione di contributi regionale per l’acquisto o il rinnovo di mezzi di trasporto sotterraneo metropolitano è subordinato al possesso da parte degli stessi delle caratteristiche di cui ai nn.  3.1.2/c e 3.1.2./d dell’allegato.

2. Il 2% delle risorse regionali relative alla concessione di contributi in conto capitale a norma del Titolo III della LR 2 gennaio 1982, n.  1 e successive modificazioni, deve essere destinato ad interventi per l’adeguamento delle stazioni metropolitane esistenti alle prescrizioni di cui ai nn.  3.1.1. e 3.1.2. dell’allegato.

 

Art. 28. Abolizione delle barriere localizzative

1. Entro il termine di cui al successivo art. 29 il servizio di trasporto pubblico locale di persone deve essere dotato di sistemi tecnici di cui ai nn.  3.3. e 4.4. dell’allegato, idonei a consentire la fruizione del servizio stesso da parte dei viaggiatori con difficoltà dell’udito e della vista.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, al fine di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l’adozione sui mezzi di trasporto, nonché nelle stazioni della metropolitana e di superficie, dei sistemi tecnici di cui al comma precedente.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1, i piani pluriennali d’investimento di cui alla LR 2 gennaio 1982, n.  1 e successive modificazioni, destinano specifiche risorse finanziarie, rispettivamente, per gli interventi sui mezzi di trasporto e nelle stazioni della metropolitana e di superficie.

4. Decorsi sei mesi dalla data d’esecutività della deliberazione di cui al precedente comma 2, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone nuovi mezzi di trasporto sprovvisti dei sistemi tecnici previsti dal presente articolo.

 

Art. 29. Contributi regionali

1. Gli stanziamenti previsti per tecnologie di controllo nel piano triennale 1986/1988 per investimenti di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 25 luglio 1986 IV/403 in applicazione della legge 10 aprile 1981, n.  151, potranno essere utilizzati anche per la concessione di contributi per le finalità di cui al precedente art. 28.

2. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli enti ed imprese di trasporto per ottenere i contributi di cui al precedente comma 1, scade al 120° giorno dalla data di esecutività delle prescrizioni tecniche di cui al comma 2 del precedente art. 28

 

Art. 30. Concessioni

1. Decorsi tre anni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 2 del precedente art. 28, non possono essere affidate nuove concessioni per servizi di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende od imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei sistemi tecnici di cui al suddetto art. 28.

 

Art. 31. Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro 60 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO IV - Interventi informativi, simbolo di accessibilità – Norme transitorie e finali

Art. 32. Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. La Regione per il perseguimento degli obiettivi della presente Legge, assume le iniziative e promuove gli interventi di cui ai successivi commi, al fine di:

a) informare circa la compatibilità dell’ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente e permanentemente invalidanti;

b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente LR;

c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d’uso dell’ambiente da parte dei cittadini;

d) sollecitare l’adeguamento e l’integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della Legge.

2. Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite mediante:

a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e di corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l’Università;

b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli Enti locali, nonché per i tecnici interessati dall’applicazione della presente Legge;

c) Indagini e raccolta dati.

3. Le iniziative e gli interventi di cui al comma precedente, sono attuate dalla Regione di intesa con le altre pubbliche amministrazioni interessate, e in collaborazione con Enti pubblici e privati.

4. La Regione promuove altresì iniziative di ricerca per nuove proposte legislative e normative, per nuove proposte tecnico-costruttive e per nuovi ausili, anche tramite l’indizione di concorsi e la concessione di borse di studio.

 

Art. 33. Simbolo di accessibilità

1. Gli spazi, e le strutture, i mezzi di trasporto e gli edifici pubblici e di uso pubblico, in quanto adeguati alle norme della presente Legge, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n.  384 in relazione ai servizi e alle attrezzature accessibili e l’indicazione del percorso per accedervi.

 

Art. 34. Interventi regionali per la redazione dei piani comunali

1. Al fine di incentivare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n.  41 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)” la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani.

2. Le domande di contributo, corredate da copia dell’atto deliberativo di adozione del piano di cui al comma 1 e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla Regione Lombardia, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, Servizio Affari Generali, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.

3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo è determinata in lire 5.000.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti.

 

Art. 34 bis. Interventi della regione

1. L’art. 34-bis della LR 20 febbraio 1989, n. 6, aggiunto dalla legge 22 dicembre 1989, n. 76, è così sostituito:

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa Giunta regionale, dando priorità agli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale della Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), comma 1, del precedente art. 7.

3. Ulteriori interventi possono essere del pari realizzati dalla regione previa presentazione dei relativi progetti da parte degli Enti pubblici interessati e previa selezione secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con la consulenza degli esperti indicati nella lett. f), comma 1, del precedente art. 7, dando priorità ai progetti esecutivi.

4. Nel caso di cui al precedente comma 3 la Giunta regionale, d’intesa con l’ente interessato, si avvale delle strutture tecnico-amministrative dell’ente stesso per quanto riguarda l’espletamento delle procedure d’appalto e la direzione lavori, intendendosi a carico diretto della regione le spese per le sole opere da eseguire entro gli importi previsti nel progetto selezionato, con l’esclusione di quelle relative alla progettazione e direzione lavori.

5. A tal fine l’ente interessato trasmette alla Giunta regionale, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, gli esiti della gara d’appalto per l’assunzione dell’impegno di spesa nei confronti dell’aggiudicatario”.

 

Art. 35. Norma finanziaria - omissis

 

Art. 36. Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2, dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni in contrasto con la Legge stessa.

 

Allegato

PRESCRIZIONI TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Contenuto dell’allegato

2. Mobilità e sosta urbana

2.1 Aree e percorsi pedonali

2.2 Parcheggi

3. Trasporti urbani

3.1 Servizi di metropolitana

3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus - Filobus

3.3 Informazioni agli utenti

4. Trasporti extraurbani

4.1 Ferrovie ed autolinee

4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie

Funicolari

4.3 Navigazione interna

4.4 Informazione agli utenti

5. Costruzioni edilizie: Prescrizioni generali

5.1 Accessi

5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione

- Corridoi - Passaggi

5.3 percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori

Impianti speciali

5.4 Locali igienici

5.5 Pavimenti

5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici Cassette per la corrispondenza

6. Costruzioni edilizie: Prescrizioni specifiche

6.1 Edilizia abitativa: Alloggio

6.2 Edilizia sociale

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

6.4 Locali pubblici

6.5 Stazioni

6.5 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

7. Attrezzature pubbliche

 

1. CONTENUTO DELL’ALLEGATO

Il presente allegato contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi:

a) per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture individuati dall’art. 5 della Legge, nonché degli interventi su quelli esistenti;

b) per i servizi di trasporto di persone di competenza regionale, secondo quanto previsto dal Titolo III della Legge.

 

2. MOBILITÀ E SOSTA URBANA

 

2.1 Aree e percorsi pedonali

Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.

Le barriere architettoniche dovute a sottopassi dovranno essere eliminate salvo non vi siano facili percorsi pedonali alternativi.

I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all’eccesso delle costruzioni, all’interno delle relative aree di pertinenza, di cui all’art. 5 della Legge.

 

2.1.1 Percorsi pedonali

Larghezza minima 1.50 m con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di 1.80 m.

In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a 0.90 m.

La pendenza trasversale non dovrà superare l’1%. La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i 2.5 cm e dovrà essere arrotondata o smussata.

 

2.1.2 Rampe

La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:

- per rampe fino a 0.50 m la pendenza massima ammessa è del 12%;

- per rampe sino a 2.00 m la pendenza massima ammessa è del 8%;

- per rampe fino a 5.00 m la pendenza massima ammessa è del 7%;

- oltre i 5.00 m la pendenza massima ammessa è del 5%.

Qualora al lato della rampa si presenti un dislivello superiore a 20 cm, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza.

 

2.1.3 Attraversamenti stradali

Stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede. Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno 1.50 m di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebrate.

Attraversamenti semaforizzati: è opportuno che siano dotati di segnalazioni acustiche.

 

2.1.4 Pavimentazioni

La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antisdruciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzarda). Completamento eventuale con materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.

Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a 2 cm.

 

2.2 Parcheggi

Nelle aree di sosta di parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.

Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni cinquanta posti macchina o frazione.

Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche, previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.

I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebrato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a 1.50 m;

- lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;

- le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;

- la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazioni e su palo.

 

3. TRASPORTI URBANI

Al fine di pervenire ad un effettivo abbattimento delle barriere architettoniche occorre considerare le varie fasi del trasporto e precisamente:

- il percorso di avvicinamento al veicolo;

- l’accesso al veicolo;

- la riservazione di posti idonei allo stazionamento sul veicolo.

Alcune di tali fasi presentano caratteristiche diverse nei vari tipi di trasporto, che si possono, a tal fine, raggruppare in:

- servizi di metropolitana;

- servizi di superficie (tram - autobus - filobus).

 

3.1. Servizi di metropolitana

 

3.1.1 Percorso di avvicinamento al veicolo

Il percorso di avvicinamento al veicolo, dal piano del marciapiede al piano di transito dei treni, può essere ottenuto attraverso l’installazione di un idoneo sistema di ascensori o di rampe, che dovranno avere le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per analoghi impianti. Lungo la linea dei tornelli deve essere previsto un varco di almeno 0.80 m di larghezza per consentire il passaggio di una carrozzina.

L’accessibilità ai non deambulanti deve essere segnalata all’esterno ed all’interno della stazione fino all’adattamento di tutte le stazioni.

Per le stazioni già in esercizio occorrerà verificare l’effettiva possibilità di inserimento di tali impianti nelle strutture esistenti.

 

3.1.2 Accesso al veicolo

a) L’accesso alle vetture della metropolitana deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dall’essere il pavimento delle vetture allo stesso livello delle banchine.

b) La linea gialla di sicurezza e lo spazio fra di essa ed il bordo della banchina devono essere di materiale atto ad assicurare anche l’immediata percezione tattile ed acustica.

c) Qualora le stazioni non siano attrezzate per impedire l’accesso alle rotaie o non sia previsto un mezzo per segnalare la presenza effettiva di una portiera, l’interstizio di aggancio fra una vettura e l’altra deve essere adeguatamente protetto in modo da garantire la sicurezza degli utenti.

d) L’apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute anche da un segnale acustico per l’opportuna segnalazione in tempo utile ai non vedenti, o quanto altri si trovino in difficoltà, a raggiungere tempestivamente le portiere stesse.

 

3.1.3 Stazionamento in vettura

a) Uno dei tre posti riservati agli utenti con ridotte o impedite capacità fisiche nella vettura di testa con macchinista deve essere dotato di aggancio automatico per la carrozzina dei non deambulanti.

b) All’interno delle vetture, oltre ai segnali acustici che devono precedere l’apertura e la chiusura delle portiere, devono essere previsti, idonei sistemi audiovisivi per le eventuali comunicazioni fra il personale di servizio e gli utenti e la segnalazione della stazione di arrivo e della direzione del convoglio.

c) Fra esercente e le amministrazioni competenti per la sorveglianza dovranno essere concordate soluzioni tecniche ed organizzative per i casi di emergenza, al fine di assicurare condizioni di sicurezza per trasporto degli handicappati.

 

3.2 Servizi di superficie: Tram - Autobus – Filobus

 

3.2.1 Percorso di avvicinamento

Il percorso di avvicinamento dai veicoli può far capo a un marciapiede, quando la fermata è prevista in prossimità di esso o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra il marciapiede, attraversamento stradale e salvagente, deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

 

3.2.2 Accesso al veicolo

L’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche dovrà essere facilitato dalla larghezza delle porte e dall’essere il pianale del veicolo il più basso possibile, compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto.

Eventuali pedane elevatrici devono avere le dimensioni tali da garantire l’uso da parte di persone in carrozzina per i non deambulanti.

 

3.3 Informazioni agli utenti

Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà all’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate in arrivo.

 

4. TRASPORTI EXTRAURBANI

 

4.1. ferrovie ed autolinee

Sui mezzi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico di competenza regionale, devono essere riservati per i passeggeri con ridotte capacità fisiche almeno tre posti in prossimità delle porte di uscita segnalate. Per rendere possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su carrozzina, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà deambulatoria, deve essere adeguatamente attrezzato con gli opportuni ancoraggi di aggancio automatico della carrozzina.

L’accesso alle vetture deve essere facilitato dalla larghezza delle portiere e dal pianale dei veicoli il più basso possibile compatibilmente con le esigenze costruttive e le tecnologie che i costruttori potranno mettere in atto. L’Accesso dei passeggeri con ridotte capacità motorie deve essere agevolato mediante rampe e/o pedane elevatrici ovvero l’innalzamento delle banchine.

 

4.2 Trasporti speciali: Ferrovie a cremagliera - Funivie - Funicolari

Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, dovranno essere messi in atto, compatibilmente con le esigenze costruttive e tecnico funzionali, tutti gli accorgimenti per facilitare l’uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.

 

4.3. Navigazione interna

Le passerelle e gli accessi alle navi devono avere dimensioni idonee al passaggio delle carrozzelle ed avere pendenze non superiore all’8% salvo non vengano adottati speciali accorgimenti per garantire l’accesso ai passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche.

I servizi per i viaggiatori, all’interno delle navi, dovranno essere resi accessibili anche agli invalidi.

 

4.4 Informazioni agli utenti

Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, nonché le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitano l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista ed, in particolare, dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

 

5. COSTRUZIONE EDILIZIE: Prescrizioni generali

Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti interni e l’utilizzo della parti comuni devono essere rispettate le seguenti norme nelle costruzioni e strutture indicate dall’art. 5 della Legge, alle lettere:

a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;

b) gli edifici di uso residenziale abitativo;

c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciale e del settore terziario;

f) le strutture e gli impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale;

g) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

 

5.1 Accessi

Per agevolare l’accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:

- gli accessi devono avere una luce netta minima di 1.50 m;

- zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a 1.50 m ed essere protette dagli agenti atmosferici;

- Il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell’accesso;

- eventuali differenze di quota non devono superare i 2.50 cm ed essere sempre arrotondati in caso di contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dal presente allegato.

 

5.2 Percorsi interni orizzontali: Piattaforme di distribuzione - Corridoi - Passaggi

Lo spostamento all’interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.

Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:

- il lato minore di ogni piattaforma di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a 1.50 m;

- la rampa scala in discesa deve essere risposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;

- ogni piattaforma di distribuzione dell’edilizia pubblica deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

 

5.3 Percorsi interni verticali: Scale - Rampe - Ascensori - Impianti Speciali

 

5.3.1 Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si dee mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.

La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole minima di 30 cm ed una alzata massima di 16 cm, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di un corrimano posto ad un altezza di 0.90 m. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a 1.80 m ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di 0.30 m oltre il primo e l’ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all’età degli utenti.

Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con un altezza minima pari a 1.00 m.

 

5.3.2 Rampe

L’integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.

Ogni 10 m di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a 1.50 m al netto dell’in­gom­bro di apertura di eventuali porte.

Deve essere dotata di corrimano a 0.90 m di altezza e di cordoni laterali di protezione.

 

5.3.3 Ascensori

Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell’edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate. Le indicazioni ai piani ed all’interno dell’ascensore dovranno esser percettibili con suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne; nell’interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d’allarme e citofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i 0.80 m ed i 1.20 m.

In tutti gli edifici, di cui alle lett. a), c), f), g) dell’art. 5 della Legge con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- una lunghezza di 1.50 m ed una larghezza di 1.37 m;

- avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno 90 cm.

Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l’accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:

- lunghezza 1.30 m e larghezza 0.90 m;

- porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di 0.85 m.

 

5.3.4 Pedane elevatrici - piattaforme mobili

Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili, Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l’utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se, esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

 

5.4 Locali igienici

In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l’utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:

- porte apribili verso l’esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a 1.35×1.50 m tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte;

- spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto con tubo di acciaio e di un capannello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

 

5.5 Pavimenti

I pavimenti all’interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un’adeguata variazione nel materiale e nel coloro ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:

- essere antisdrucciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;

- non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quello dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

 

5.6 Infissi: Porte - Finestre - Parapetti

Al fine di rendere agevole l’uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina - tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono 75 cm di larghezza e 110 cm di lunghezza; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.

Nel locale nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:

- Sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni che, posti ad altezza di 0.90 m nelle porte e di 1.20 m nelle finestre, che facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedite capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l’uso di maniglie a leva;

- modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

 

5.7 Attrezzature di uso comune: Apparecchi elettrici - Cassette per la corrispondenza

Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di 1.20 m dal pavimento.

Le prese di corrente dovranno essere poste ad un’altezza minima di 0.45 m.

Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l’immediata percezione visiva e acustica.

In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l’accessorio più alto si trovi tra i 0.90 m ed i 1.20 m di altezza.

 

6. COSTRUZIONI EDILIZIE: Prescrizioni specifiche

 

6.1 Edilizia abitativa: Alloggio

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo, di cui all’art. 5, lett. b) della Legge, devono sempre garantire la visibilità e l’adattabilità, secondo le disposizioni di cui all’art. 14 della Legge.

 

6.1.1 Visitabilità

Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:

- le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a 0.90 m;

- le porte interne di accesso alla zona giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a 0.80 m.

 

6.1.2 Adattabilità

Gli alloggi si dicono adattabili quando tramite l’esecuzione di lavori che non modificano nè la struttura, nè la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo e seguenti minime prestazioni:

corridoi: larghezze non inferiore a 1.20 m in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoi stesso;

cucina: larghezza del passaggio interno di m. 1.50 oppure spazio libero interno di almeno 1. 35×1.50 m tra i mobili, le apparecchiature e l’ingombro di apertura delle porte;

bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a 1.35×1.50 m tra gli apparecchi sanitari e l’ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l’esterno o scorrevoli; spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;

camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di 0.90 m sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di 1.10 m ai piedi del letto stesso.

 

6.2 Edilizia sociale

Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedite capacità fisiche.

L’arredamento e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle rispettive specifiche attività dovranno avere caratteristiche prestazionali per ogni caso di invalidità.

Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.

 

6.3 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associative, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedite capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

- essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzanti sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;

- gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallo, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;

- nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l’accessibilità al palco e l’adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

 

6.4 Locali pubblici

All’interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

- all’interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;

- nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;

- eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche ai disabili su carrozzina.

 

6.5 Stazioni

Per i trasporti pubblici di persone di competenza regionale deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse e mobili od altri mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l’utilizzo di mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.

 

6.6 Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedite capacità fisiche.

 

7. ATTREZZATURE PUBBLICHE

Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali, pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat. ecc., possono essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;

- nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l’utilizzo dell’apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra i 0.80 m ed i 1.20 m.