Regione Toscana - L.R. 20 marzo 2000 n. 34

Modifica ed integrazione della LR 9 settembre 1991 n. 47 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Art. 1. Modifiche all’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Il comma 1 dell’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“1. In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e del DPR 24 luglio 1996, n. 503 la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività.”

2. Dopo il comma 1 dell’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute all’interno delle specifiche leggi di settore definendo regole e modalità per il soddisfacimento della domanda sociale relativa all’accessibilità e mobilità territoriale.”

 

Art. 2. Modifiche all’art. 2 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. La lettera e), comma 2, dell’art. 2 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituita come segue:

“e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alla costruzioni di cui al DPR 503/96”.

 

Art. 3. Modifiche all’art. 3 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Il comma 1 dell’art. 3 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“1. La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all’art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui all’art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del comma 2 dell’art. 1, della legge n. 13/89 e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati, nonché alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell’art. 13 della LR 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi”.

 

Art. 4. Modifiche e integrazioni all’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Al comma 1 dell’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47, dopo le parole: “informativo e di aggiornamento,” sono inserite le seguenti:

“in coerenza con quanto disposto dalla LR 11 agosto 1999, n. 49”.

2. I commi 3, 4 e 5 dell’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

“3. La Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere l’attuazione dei programmi comunali di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche approvati ai sensi dell’art. 9, elabora all’interno del Piano integrato sociale regionale (PISR) indirizzi per un coordinamento degli interventi a livello di zona prevedendo specifiche misure di sostegno nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sociale istituito ai sensi dell’art. 68 della LR 3 ottobre 1997, n. 72 e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.

4. Il PISR definisce tra l’altro indicatori e parametri volti a garantire un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative all’ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione sul territorio indicando le forme di compatibilità e fattibilità, con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.

5. Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse la Regione verifica che nei vari programmi e piani relativi alle politiche regionali di settore sia assicurata l’integrazione con gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.”

 

Art. 5. Inserimento degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater dopo l’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Dopo l’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 4-bis (Progetti sperimentali)

1. Per il perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e sperimentazione, la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti che abbiano rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare Enti locali e/o altri soggetti di diritto pubblico e privato.

2. A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni, accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative delle persone con handicap con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico.

3. La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e società di gestione delle telecomunicazioni, enti e società preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonché società di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi e soluzioni conformi relative alla sistemazione delle principali stazioni, aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.

Art. 4-ter (Osservatorio della mobilità e accessibilità)

1. Al fine di costituire una base informativa per l’attività di programmazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge è istituito un osservatorio della mobilità e accessibilità da realizzarsi in accordo con le procedure previste per l’attivazione del SIT di cui all’art. 4 della LR 5/95 e successive modificazioni e dell’osservatorio sociale articolato a livello provinciale previsto dalla LR 72/97.

2. La Giunta Regionale stabilisce le modalità e le forme organizzativi di attivazione dell’osservatorio, stabilisce inoltre il materiale documentale da inserire in un Archivio Regionale di studi e progetti sulla mobilità e accessibilità, nonché le modalità di una periodica revisione dello stesso e delle forme di pubblicizzazione degli atti e degli studi più efficaci.

Art. 4-quater (Formazione)

1. Nell’ambito della più vasta azione di formazione professionale, le Province promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio azioni formative sulle problematiche della progettazione per l’accessibilità, rivolte a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza.”

 

Art. 6. Integrazioni e modifiche all’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Dopo il comma 2 dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è inserito il seguente:

“2-bis. Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell’Articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla base degli indirizzi e delle priorità indicati dal PISR ai fini della loro approvazione nei piani di zona secondo, le procedure previste all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale regionale.”

2. Dopo il comma 2 bis dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47 è inserito il seguente:

“2-ter. Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalità del coinvolgimento delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi realizzati.”

3. Il comma 4 dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47 è così sostituito:

“4. Il Comune in sede di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, prescrive l’esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui all’art. 3. Tali concessioni o autorizzazioni non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta conformità dei singoli progetti. Per le opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità, di cui all’art. 4 della LR 14 ottobre 1999, n. 52, la denuncia d’inizio d’attività deve asseverare la conformità della progettazione ed esecuzione delle opere o interventi alla normativa tecnica di cui all’art. 3.”

 

Art. 7. Sostituzione dell’art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. L’art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico

1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal DPR 503/96.

2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all’accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/01/98, come previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).”

 

Art. 8. Sostituzione dell’art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. L’art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Programma di adeguamento del trasporto pubblico)

1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96, predispongono programmi specifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi.

Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale.

2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all’art. 6.

3. E' fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce elemento di priorità nell’assegnazione dei finanziamenti regionali.

4. I programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all’art. 36 del DLgs 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’art. 9 della LR 31 luglio 1998, n. 42.

5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un’area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, l’approvazione di progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa.

A tal fine devono essere previste:

a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo;

b) tariffe differenziate per le persone con handicap;

c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati;

d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi.”

 

Art. 9. Modifiche all’art. 8 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Il comma 2 dell’art. 8 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è abrogato.

 

Art. 10. Modifiche all’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. Il comma 1 dell’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei sistemi insediativi.”

2. Dopo il comma 7 dell’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47 è aggiunto il seguente nuovo comma:

“8. Per l’elaborazione dei programmi di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni di tutela delle persone con handicap più rappresentative operanti sul territorio.”

 

Art. 11. Modifiche all’art. 11 della LR 9 settembre 1991, n. 47

1. L’art. 11 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Art. 11 Norme finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2000 con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 17008, 17009, 17090, 41005 del bilancio di previsione.

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Il programma finanziario di cui al comma 4 dell’art. 9 della LR n. 72/97 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all’art. 5.”

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

 

 

Sito internet realizzato da:
IlTuoSoftware Soluzioni Informatiche