Regione Puglia - L.R. 1 aprile 2003 n. 6

Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi

Art. 1. Finalità

1. Per consentire l’accesso e l’agibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13; Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236; DPR 24 luglio 1996, n. 503).

Art. 2. Definizione di barriera architettonica

1. Ai fini della presente legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Art. 3. Obiettivi e soggetti beneficiari

1. Obiettivo della presente legge è l’adeguamento dell’ambiente costruito, al fine di garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee e, in particolare, la disciplina dei parcheggi e dei posti auto da riservare a cittadini con gravi difficoltà motorie (Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/89, art. 4.2.3).

Art. 4. Ambiti di intervento

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti i condominii degli edifici di uso abitativo privato.

Art. 5. Disciplina dei parcheggi

1. Nelle strutture esterne, come viali, spazi e cortili, aree di parcheggio, connesse agli edifici devono essere previsti, nella misura di uno ogni dieci, posti auto di larghezza non inferiore a metri 3 e centimetri 20 e riservati ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità di una rampa d’accesso per disabili all’edificio.

2. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura (Capo IV, art. 8.2.3, Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/89)

Art. 6. Specifiche funzionali e dimensionali

1. I parcheggi per disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

a) l’area propria di parcheggio relativa all’ingombro del veicolo deve essere affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e comunque non inferiore a 1 m e 30 cm;
b) lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;
c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

2. Le dimensioni di un’area di parcheggio idonea a un autoveicolo che viene usato o che trasporta un disabile devono essere le seguenti:

a) larghezza minima: 3 m e 20 cm;

b) lunghezza minima: 5 m.

3. Eventuali dislivelli tra zona parcheggio e percorsi pedonali devono essere superati con scivoli aventi pendenza non superiore all’8% per un dislivello compreso tra 2,5 cm e 15 cm.

4. Le specifiche funzionali e dimensionali di cui ai precedenti commi sono riportate, in forma scrittografica, nell’allegato alla presente legge.

 


ALLEGATO - Parcheggi

CARATTERISTICHE POSTO AUTO

I posti auto riservati per essere accessibili devono rispondere ai requisiti:

  • devono avere una larghezza minima pari a 320 cm, comprensiva dell’ingombro relativo alla fascia di trasferimento, che deve avere una larghezza di 130 cm
  • è preferibile, ove possibile, porre il posto auto in piano, evitando pendenze sia trasversali che longitudinali, al fine di rendere agevole il trasferimento su sedia a ruote

Eventuale rampa di raccordo: per un dislivello non superiore ai 15 cm può essere ammessa una pendenza del 15%.