Carta di Barcellona

Introduzione

La Carta di Barcellona venne sottoscritta nell’ambito del congresso “Le città e le persone Handicappate”.
Per la prima volta l’handicap, inteso come incapacità, veniva indicato come una responsabilità non soltanto delle famiglie bensì dell’intera collettività, che pertanto deve trovare i mezzi ed i metodi più indicati eliminare tutti i possibili ostacoli al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo della persona.
La sottoscrizione di tale accordo fece si le città e paesi si impegnassero nella promozione di una maggiore conoscenza della persona disabile, nell’assicurare il diritto alla sua diversità e a ricevere attenzioni in riferimento alle sue specifiche necessità, ad esempio assicurandone la completa mobilità, l’accesso alle varie attività cittadine (culturali, ricreative e sportive) e agli edifici.


La città e le persone handicappate

DICHIARAZIONE

In occasione del Congresso Europeo “La Città e le persone Handicappate” che si è svolto a Barcellona il 23 ed il 24 marzo 1995, le città che hanno sottoscritto il progetto dichiarano quanto segue:

  1. che la Dignità ed il Valore della persona sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro sesso, razza, età e capacità.
  2. Che la deficienza e l’incapacità, in conformità ai concetti esposti nel programma d’azione mondiale delle Nazioni Unite per gli Handicappati, riguarda la Società nel suo insieme e non soltanto gli individui e le loro famiglie.
  3. Che l’handicap è un concetto dinamico, risultante dall’interazione fra la capacità individuale e le condizioni ambientali nelle quali tale capacità deve manifestarsi. La collettività e la sua organizzazione sociale sono conseguentemente responsabili nel promuovere le migliori condizioni per un pieno sviluppo della persona, evitando ed eliminando le cause che lo ostacolano o lo rendono difficile.
  4. Che la Città, come forma di organizzazione sociale largamente rappresentata in tutte le culture del nostro pianeta, deve essere provvista dei mezzi e delle risorse necessarie per consentire pari opportunità benessere e partecipazione di tutti i suoi abitanti.
  5. Che i limiti fra la normalità e l’handicap sono labili e che, conseguentemente, occorrerà considerare la differenza fra i cittadini come parte delle diversità esistenti in seno alla Società Concepire le strutture ed i servizi in modo che essi siano accessibili da parte di tutta la popolazione renderà inutili - nella maggior parte dei casi - l’esistenza di elementi specifici per le persone handicappate.

Per tutte queste ragioni le Città sottoscrivono gli accordi che vanno sotto il nome di DICHIARAZIONE DELLA CITTA’ E LE PERSONE HANDICAPPATE”  e si impegnano a:

  1. rendere pubblica la “Dichiarazione la Città e le Persone handicappate” nei vari Forum nazionali ed internazionali, stimolandone la massima adesione ai suoi principi e postulati.
  2. attivare i processi di collaborazione che permettano la piena applicazione degli accordi contenuti nella Dichiarazione suddetta richiedendo la necessaria collaborazione alle istituzioni territoriali superiori.
  3. stabilire fra le varie Città dei canali di comunicazione che rinforzino le azioni mirate alle pari opportunità dei cittadini handicappati e che favoriscano la coerenza dell’informazione, con particolare riguardo alla segnalazione ed alla simbologia e che, in generale, concorrano a creare un’armonia delle politiche municipali dirette a questi cittadini.

Alla luce di quanto sopra, le Città dichiarano:

PREAMBOLO

  • Che le persone handicappate sono membri a pieno titolo della collettività ove esse risiedono e che la loro condizione è riconosciuta nelle varie Convenzioni internazionali, in particolare nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale dei Diritti Economici/Sociali e Culturali, nel Patto internazionale dei Diritti Civili e Politici, nella Convenzione sui Diritti del Bambino, nella Dichiarazione dei Diritti degli Handicappati e nella Dichiarazione dei Diritti del Ritardato Mentale.
  • Che le persone portatrici di handicap hanno diritto a ricevere un’assistenza adeguata alle loro esigenze individuali e sociali, nel quadro dei provvedimenti generali per la popolazione, che consenta loro di potersi relazionare con gli altri, nel pieno rispetto delle loro individualità.
  • Che le persone handicappate hanno diritto a ricevere sostegni di natura tecnica e sociale - nell’ambito dei provvedimenti generali per i cittadini - che minimizzino le conseguenze delle loro problematiche nonchè a politiche che garantiscano le pari opportunità, diritto sancito nella Risoluzione 48/96 del 4 marzo 1994 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulle “Norme uniformi delle Pari Opportunità per le Persone Handicappate”.
  • Che le Persone Handicappate hanno diritto:
    1. al riconoscimento delle pari condizioni in quanto cittadini in seno ad una Società pluralistica, rispettosa della diversità degli individui che la compongono;
    2. oalla partecipazione alle dinamiche sociali della loro collettività, senza restrizioni ed a fruire del benessere comune generato dallo sviluppo di detta collettività.

 

ACCORDI

  1. Le Municipalità promuoveranno a livello cittadino una conoscenza più ampia delle persone handicappate, dei loro diritti, dei loro bisogni, del loro potenziale nonchè dei loro contributi alla Società.
  2. Le Municipalità dovranno assicurare - nell’ambito delle loro competenze - il diritto degli handicappati alla loro diversità ed a ricevere attenzioni mirate alle loro specifiche necessità.
  3. Le Municipalità sosterranno la realizzazione e la diffusione di campagne d’informazione atte a fornire un’immagine reale delle persone handicappate, senza pregiudizi o clichés di sorta e, in generale, stimoleranno la loro integrazione e la normalizzazione dell’ambiente sia dal punto di vista fisico che sociale per permettere un’ottimizzazione dei rapporti con quest’ultimo.
  4. Le Municipalità - nell’ambito dei loro compiti - dovranno predisporre dei sistemi per un’efficace informazione ai cittadini handicappati sulle questioni che li riguardano, con particolare riferimento ai loro diritti ed ai loro obblighi, nonchè alle disposizioni stabilite per il sostegno allo sviluppo delle pari opportunità, favorendo il coordinamento fra le varie amministrazioni pubbliche al fine di rendere più valide le loro rispettive attività.
  5. Le Municipalità dovranno garantire l’accesso delle persone handicappate alle informazioni circolanti all’interno della collettività.
  6. Le Municipalità - nell’ambito dei loro compiti - promuoveranno e garantiranno l’accesso delle persone handicappate alle attività culturali, sportive e ricreative ed, in generale, alla coesistenza con la collettività;
  7. Le Municipalità assicureranno l’accesso delle persone handicappate ai servizi generali e/o particolari in materia di sanità, riabilitazione, educazione, lavoro e servizi sociali per quanto di loro competenza. Si faranno carico inoltre di far si che questi principi siano osservati ed applicati anche da altre Istituzioni pubbliche o private.
  8. Le Municipalità predisporranno dei servizi di supporto per i bisogni quotidiani delle persone handicappate che permettano loro di restare presso il loro domicilio, evitando l’istituzionalizzazione della loro permanenza nelle strutture sanitarie. Nella prestazione dei servizi, saranno rispettate le decisioni personali e private.
  9. Le Municipalità dovranno predisporre dei sistemi facilitanti l’accesso agli edifici in conformità alle condizioni economiche e personali della persona handicappata
  10. Le Municipalità adotteranno, nell’ambito delle loro competenze, le necessarie misure per un idoneo adattamento degli edifici, degli spazi urbani e dei servizi e per l’abbattimento delle barriere nella comunicazione.
  11. Le Municipalità adotteranno inoltre le misure necessarie a garantire la piena mobilità delle persone handicappate nella città. Dovranno curare in modo particolare l’adattamento dei mezzi di trasporto regolari e fornire, per coloro i quali non possono accedervi, dei mezzi alternativi e delle condizioni economiche idonee, per consentire pari condizioni di accesso.
  12. Le Municipalità dovranno predisporre inoltre delle misure atte a garantire la realizzazione di studi e ricerche che possono apportare nuovi elementi per il miglioramento della qualità della vita delle persone handicappate e rinforzare nel contempo i programmi di prevenzione, rilevazione e diagnosi precoce.
  13. Le Municipalità - nell’ambito delle loro competenze, dovranno sostenere la partecipazione delle persone handicappate e delle loro rappresentanze nelle decisioni sulle questioni che riguardano questi cittadini, sia da un punto di vista generale che specifico.
  14. Le Municipalità dovranno pervenire ad accordi e stabilire delle convenzioni di collaborazione con le Organizzazioni cittadine delle persone handicappate per poter partecipare alle loro attività e raggiungere così un consenso globale e coerente.
  15. Le Municipalità dovranno organizzare dei sistemi di formazione permanenti del loro personale per poter assicurare una comprensione ed un’assistenza adeguate alle persone handicappate.
  16. Le Municipalità, nell’ambito delle loro competenze ed in collaborazione con le Organizzazioni delle persone handicappate presenti nella città, elaboreranno dei piani d’azione coerenti con questa Dichiarazione. Detti piani d’azione dovranno indicare i tempi ed i modi di esecuzione.
  17. Le Municipalità adotteranno infine delle misure tendenti all’unificazione ed alla universalizzazione delle norme e delle disposizioni e provvederanno ai mezzi di segnalazione ed informazione idonei per ciascun tipo di handicap. Dovranno altresì facilitare l’integrazione sociale delle persone handicappate con la realizzazione delle pari opportunità. Per poter pervenire a questi accordi le Municipalità sottoscriventi dovranno favorire - tramite le loro Organizzazioni internazionali dei Comuni, la promulgazione delle norme indicanti i requisiti minimi che le Municipalità devono realizzare in materia di obbiettivi, programmi e budgets, rendendo in tal modo possibile il perfezionamento degli accordi di questa Dichiarazione in un lasso di tempo ragionevole.