...i luoghi di lavoro

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Per "luoghi di lavoro" si intendono le sedi di aziende (istituti, ditte, imprese, laboratori, magazzini, studi professionali ecc,) in cui l’accesso è limitato agli addetti

si considerano due casi:

  • Le sedi di aziende non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio (cioè: con un numero di dipendenti fino a 35) devono rispondere al solo requisito della ADATTABILITA’
  • Le sedi di attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio (cioè: con un numero di dipendenti superiore a 35) devono essere ACCESSIBILI (per un maggiore approfondimento si consulti lo specifico paragrafo del capitolo Linee guide per la progettazione)

 

Il requisito della accessibilità risulta garantito se si prevedono:

  • tutti i settori produttivi e tutti gli uffici amministrativi accessibili
  • un servizio igienico accessibile per ogni nucleo di servizi previsto
  • le mense, gli spogliatoi, i luoghi ricreativi e gli ambienti destinati a servizi accessori agevolmente fruibili anche da parte dei dipendenti disabili
  • arredi fissi e attrezzature previsti e disposti in modo tale da garantire un'agevole fruibilità anche da parte di persona su sedia a ruote
  • quota parte dei posti auto esterni di pertinenza all'edificio

 

ATTENZIONE! In riferimento ai luoghi di lavoro si confrontino eventuali sovrapposizioni e/o diverse indicazioni previste dal decreto legislative n. 626 del 19/4/1994 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute del lavoratori sul luogo di lavoro" Titolo II

  Come dovrebbero essere...

Ristoranti Stabilimenti balneari Servizi pubblici Case Scuole Spazi urbani
Condomini Luoghi di lavoro Luoghi culturali Parchi pubblici Strutture ricettive Impianti sportivi

 

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