Regione Lombardia - L.R. 22 dicembre 1989 n. 76

Modificazioni ed integrazioni alla LR 20 febbraio 1989, n. 6 “Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione”

Art. 1. Modifica all’art. 32-Interventi informativi, educativi e di aggiornamento

1. Al comma 2 dell’art. 32 della LR 20 febbraio 1989, n. 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera c):

“c) Indagini e raccolta dati”.

 

Art. 2. Sostituzione dell’art. 34

-Interventi regionali per la redazione dei piani comunali - della LR 20 febbraio 1989, n. 6

1. L’art. 34 della LR 20 febbraio 1989, n. 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Interventi regionali per la redazione dei piani comunali)

1. Al fine di incentivare l’attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dal ventunesimo comma, art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)” la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani.

2. Le domande di contributo, corredate da copia dell'atto deliberativo di adozione del piano di cui al comma 1 e da copia del disciplinare di incarico per il progetto esecutivo, devono essere inoltrate alla Regione Lombardia, Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale, Servizio Affari Generali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. La misura massima dei contributi previsti dal presente articolo è determinata in lire 5.000.000.000 e la loro concessione è disposta con priorità a favore dei comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti”.

 

Art. 3. Integrazione della LR 20 febbraio 1989. n. 6

1. Dopo l’art. 34 della LR 20 febbraio 1989, n. 6 è aggiunto il seguente art. 34 bis:

“Art. 34 bis (Interventi pilota)

1. La Giunta regionale, al fine di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, realizza interventi pilota su edifici e strutture pubbliche approvati dalla stessa Giunta regionale, dando priorità agli edifici destinati a sedi municipali ed attività scolastiche.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono progettati, affidati e diretti dal Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale della Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza degli esperti indicati nella lettera f), comma 1, del precedente art. 7”.

 

Art. 4. Modifica all’art. 35 - Norma finanziaria - della LR 20 febbraio 1989, n. 6

L’art. 35 della LR 20 febbraio 1989, n. 6, modificato dall’art. 4 della LR 15 settembre 1989, n. 52 viene così sostituito:

“1. Per le finalità previste dagli articoli 32, 34 e 34 bis sono autorizzate per il 1989 le seguenti spese:

a) L.200.000.000 per iniziative di informazione, interventi di aggiornamento, indagini e raccolta dati di cui all’art. 32:

b) L.700.000.000 per la concessione di contributi di parte corrente ai comuni di cui all’art. 34;

c) L.3.000.000.000 per la realizzazione di interventi pilota di cui all’art. 34 bis.

2. Agli oneri finanziati di L.900.000.000 derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 1, lett. a) e b), si provvede mediante la riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.4.1.2056 “Contributi agli enti responsabili di zona, agli Enti pubblici e agli enti e organismi privati destinati a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali per attività socio-assistenziali - finanziamento con mezzi statali”, iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.

3. All’onere finanziario di L.3.000.000.000 previsto per l’anno 1989 dal precedente comma 1, lett. c) si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui” iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.

4. Per l’attuazione delle finalità di cui ai precedenti articoli 7 e 23 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 “spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese” iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l’esercizio finanziario 1989 e successivi

5. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 11 e dal precedente comma 1, al bilancio per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le segfuenti variazioni:

a) Stato di previsione delle entrate

1. al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.2801 “Recupero dei contributi concessi e revocati per la realizzazione, la ristrutturazione ed il recupero di costruzioni, di opere e di strutture per l’eliminazione delle barriere architettoniche”.

b) Stato di previsione delle spese

1. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2865 “Spese dirette per iniziative di informazione, per l’aggiornamento del personale regionale e degli Enti locali e per indagini e raccolta dati sulle barriere architettoniche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.200.000.000;

2. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 1, è istituito il capitolo 4.4.7.1.2866 “Contributi ai comuni per il sostegno degli oneri relativi alla progettazione esecutiva degli interventi individuati nei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.700.000.000;

3. all’ambito 4, settore 4, obiettivo 7, parte 2 è istituito il capitolo 4.4.7.2.2867 “Spese dirette per la realizzazione di interventi pilota su edifici e strutture pubbliche per l’eliminazione delle barriere architettoniche” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L.3.000.000.0002”.